| 1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi
a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il
27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge
12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993,
n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti
e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore
del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza
il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate
per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date
sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto
elencate:
a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
operazioni relative alle liquidazioni periodiche i cui termini
scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese
nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta
sulla base della dichiarazione stessa
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deve essere corrisposta in due rate di uguale importo
scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre
1994;
b) i versamenti delle imposte sui redditi
relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992,
devono essere effettuati in due rate, di pari importo, da
corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il
30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta
1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994;
c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo
per il quale è stato disposto il differimento devono essere
ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti:
1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra
il 1^ ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non
versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1^ ed il 15
marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi
di luglio e agosto 1993; tra il 1^ ed il 15 giugno 1994, con
riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e
ottobre 1993; tra il 1^ ed il 15 settembre 1994, con
riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e
dicembre 1993;
2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze,
tra il 1^ ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute
non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1^ ed il 15 marzo
1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di
luglio e agosto 1993; tra il 1^ ed il 15 giugno 1994, con
riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e
ottobre 1993; tra il 1^ ed il 15 settembre 1994, con
riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e
dicembre 1993;
d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non
corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto
del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993,
n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve
essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994,
mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo,
scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il
recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso
dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni
che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a
decorrere dal mese di gennaio 1994;
e) il versamento delle somme dovute e non
corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio
sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di
pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31
gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6656 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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