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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16900
DDL3548-0004
Progetto di legge Camera n. 3548 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3548)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3548. TESTIPDL
...C3548.
...Decreto-legge 20 dicembre 1993, n.527, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 21 dicembre 1993. Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3548 ZZ11 ZZDL ZZTR
      1.  I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi
  a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il
  27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge
  12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993,
  n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti
  e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore
  del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza
  il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate
  per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date
  sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto
  elencate:
          a)  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
  operazioni relative alle liquidazioni periodiche i cui termini
  scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese
  nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta
  sulla base della dichiarazione stessa
 
                               Pag. 4
 
  deve essere corrisposta in due rate di uguale importo
  scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre
  1994;
          b)  i versamenti delle imposte sui redditi
  relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992,
  devono essere effettuati in due rate, di pari importo, da
  corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il
  30 settembre 1994.  Gli acconti relativi al periodo di imposta
  1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro
  il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994;
          c)  le ritenute alla fonte non versate nel periodo
  per il quale è stato disposto il differimento devono essere
  ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti:
          1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra
  il 1^ ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non
  versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1^ ed il 15
  marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi
  di luglio e agosto 1993; tra il 1^ ed il 15 giugno 1994, con
  riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e
  ottobre 1993; tra il 1^ ed il 15 settembre 1994, con
  riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e
  dicembre 1993;
          2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze,
  tra il 1^ ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute
  non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1^ ed il 15 marzo
  1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di
  luglio e agosto 1993; tra il 1^ ed il 15 giugno 1994, con
  riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e
  ottobre 1993; tra il 1^ ed il 15 settembre 1994, con
  riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e
  dicembre 1993;
          d)  il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non
  corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto
  del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993,
  n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve
  essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994,
  mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo,
  scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  Il
  recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso
  dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni
  che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a
  decorrere dal mese di gennaio 1994;
          e)  il versamento delle somme dovute e non
  corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio
  sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di
  pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31
  gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.
      2.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
  lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1993-1995, al capitolo 6656 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
  medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
  relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
                               Pag. 5
 
      3.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=931223 FASCID=DDL11-3548 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3548 TOTPAG=0005 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0003 RIGINIZ=025 PAGFIN=0005 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=354800 00 FASCIDC=11DDL3548 SORTNAV=0354800 000 00000 ZZDDLC3548 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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