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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16904
DDL3549-0003
Progetto di legge Camera n. 3549 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3549)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3549. TESTIPDL
...C3549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 2 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1993, N.462
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3549 ZZ11 ZZPD ZZTR
        All'articolo 1:
        al comma 1, le parole da:  "per il raggiungimento"
  fino a:  "proprio personale"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "per la realizzazione di nuove attività per le
  quali non è prevista nella pianta organica apposita dotazione
  di personale dipendente dell'ente"  ed è aggiunto in fine il
  seguente periodo:  "Per lavori socialmente utili si
  intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni
  culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la
  ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il
  sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di
  servizi e di sostegno alla commercializzazione e
  all'esportazione, i servizi alla persona.  I lavori socialmente
  utili devono avere un carattere effettivamente di
  straordinarietà e devono essere a termine";
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      "1- bis.  Anche le amministrazioni pubbliche
  interessate possono avvalersi del supporto
  tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego, e
  predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle
  attività di cui al comma 1.  I progetti possono prevedere anche
  periodi di addestramento e di formazione da realizzarsi in
  accordo con le regioni interessate.  I progetti sono sottoposti
  all'esame della commissione regionale per l'impiego";
          al comma 2, il primo periodo è sostituito dai
  seguenti:  "Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
  sono istituiti appositi elenchi nei quali si iscrivono i
  lavoratori che intendono essere utilizzati presso le
  amministrazioni o gli enti pubblici con le modalità di cui al
  comma 1.  L'avviamento alla attività di cui al comma 1 è
  disposto dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego,
  sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale";
          al comma 3 sono soppresse le parole da:
  "L'ingiustificato rifiuto"  fino alla fine del comma;
          al comma 3 è aggiunto in fine il seguente
  periodo:  "I lavoratori che svolgono le attività di cui al
  presente decreto acquisiscono, sulla
 
                               Pag. 3
 
  base di ogni semestre di attività continuativa svolta, un
  punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso
  la pubblica amministrazione";
          al comma 5, dopo le parole:  "funzione pubblica,"
  sono inserite le seguenti:  "entro 60 giorni dalla data
  di entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto,";
          al comma 12 il primo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Fino alla presentazione, da parte del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri attuativi
  previsti dal presente decreto, continua ad operare la
  normativa previgente";
        dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
      "12- bis.  Annualmente, entro il mese di febbraio,
  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta al
  Parlamento una relazione sull'utilizzo del trattamento
  straordinario di integrazione salariale, della indennità di
  mobilità e sull'andamento delle liste di mobilità, ivi
  comprese le iniziative messe in atto nelle varie regioni anche
  dalle agenzie per l'impiego per promuovere la ricollocazione
  delle lavoratrici e dei lavoratori stessi.
      12- ter.  Durante il periodo di iscrizione alle liste
  di mobilità, le sezioni circoscrizionali per l'impiego del
  luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle
  agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori
  interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a
  conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche
  disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al
  lavoro.
      12- quater.  Gli uffici e le agenzie regionali per
  l'impiego di cui al comma 12- ter,  oltre ad informare i
  lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento
  lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni
  regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i
  progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione
  dei lavoratori stessi.
      12- quinquies.  Il 31 gennaio di ogni anno gli uffici
  provinciali del lavoro e della massima occupazione e le
  agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione
  sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, che è trasmessa
  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle
  commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al
  Parlamento".
        All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole:
  "compresa tra 19 e 32 anni"  sono inserite le seguenti:
  "e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata".
        Dopo l'articolo 2 è inserito il il seguente:
      "Art. 2- bis. - (Imprese in stato di
  insolvenza). -  1.  All'articolo 1 bis  del decreto-legge
  30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni,
 
                               Pag. 4
 
  dalla legge 3 aprile 1979, n.95, e successive
  modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente
  comma:
      " Sono inoltre soggette alla procedura di
  amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in
  stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo
  Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico
  per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale
  versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per
  finanziamenti, concessi per innovazioni tecnologiche ed
  attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo
  triennio, un numero medio di addetti, determinato in base ai
  criteri previsti dall'articolo 1, primo comma, non inferiore
  ad ottocento.  La disposizione si applica anche ai procedimenti
  concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di
  opposizione"".
        All'articolo 3:
        al comma 3 le parole:  "livelli inferiori"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "un livello inferiore";
          al comma 4, le parole:  "ventiquattro mesi"
  sono sostituite dalle seguenti:  "diciotto mesi";
          dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      "4- bis.  Se in possesso di un titolo di studio
  corrispondente alla qualificazione richiesta, il lavoratore ha
  diritto alla riduzione di un terzo del periodo formativo
  previsto dal comma4";
          al comma 5, le parole:  "ottanta e centotrenta"
  sono sostituite dalle seguenti:  "cento e
  centocinquanta";
          al comma 5 dopo le parole:  "formazione minima"
  sono inserite le seguenti:  "non inferiore a 40 ore";
          al comma 6 dopo il primo periodo è inserito il
  seguente:  "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto le agevolazioni di cui all'articolo 8,
  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.407, e all'articolo
  5, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
  n.291, sono estese ai consorzi di imprese operanti nelle zone
  di cui alle disposizioni sopra richiamate";
          al comma 7, le parole da:  "Tali decreti"  fino
  alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "Tali
  decreti sono emanati sulla base delle procedure già previste
  dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, e
  successive modificazioni, e dalla legge 29 dicembre 1990,
  n.407, e successive modificazioni, fatta salva la valutazione
  finale di pura conformità demandata alle sezioni
  circoscrizionali per l'impiego";
 
                               Pag. 5
 
          dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      "7- bis.  L'approvazione dei progetti di
  formazione e lavoro deve essere subordinata ad un equilibrato
  rapporto uomo/donna nelle assunzioni rispetto al bacino di
  utenza, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n.125";
        è aggiunto in fine il seguente comma:
      "12- bis.  Il comma 10 dell'articolo 3 del
  decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, e
  successive modificazioni, è soppresso".
        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
        "Art. 3- bis. - (Interpretazione
  autentica).  - 1.  Le disposizioni di cui all'articolo 13,
  commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n.498, vanno
  interpretate nel senso che esse si applicano anche alle
  Università e agli Istituti di istruzione universitaria".
 
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