| All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: "per il raggiungimento"
fino a: "proprio personale" sono sostituite dalle
seguenti: "per la realizzazione di nuove attività per le
quali non è prevista nella pianta organica apposita dotazione
di personale dipendente dell'ente" ed è aggiunto in fine il
seguente periodo: "Per lavori socialmente utili si
intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni
culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la
ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il
sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di
servizi e di sostegno alla commercializzazione e
all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente
utili devono avere un carattere effettivamente di
straordinarietà e devono essere a termine";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. Anche le amministrazioni pubbliche
interessate possono avvalersi del supporto
tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego, e
predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle
attività di cui al comma 1. I progetti possono prevedere anche
periodi di addestramento e di formazione da realizzarsi in
accordo con le regioni interessate. I progetti sono sottoposti
all'esame della commissione regionale per l'impiego";
al comma 2, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
sono istituiti appositi elenchi nei quali si iscrivono i
lavoratori che intendono essere utilizzati presso le
amministrazioni o gli enti pubblici con le modalità di cui al
comma 1. L'avviamento alla attività di cui al comma 1 è
disposto dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego,
sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale";
al comma 3 sono soppresse le parole da:
"L'ingiustificato rifiuto" fino alla fine del comma;
al comma 3 è aggiunto in fine il seguente
periodo: "I lavoratori che svolgono le attività di cui al
presente decreto acquisiscono, sulla
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base di ogni semestre di attività continuativa svolta, un
punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso
la pubblica amministrazione";
al comma 5, dopo le parole: "funzione pubblica,"
sono inserite le seguenti: "entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,";
al comma 12 il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Fino alla presentazione, da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri attuativi
previsti dal presente decreto, continua ad operare la
normativa previgente";
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
"12- bis. Annualmente, entro il mese di febbraio,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta al
Parlamento una relazione sull'utilizzo del trattamento
straordinario di integrazione salariale, della indennità di
mobilità e sull'andamento delle liste di mobilità, ivi
comprese le iniziative messe in atto nelle varie regioni anche
dalle agenzie per l'impiego per promuovere la ricollocazione
delle lavoratrici e dei lavoratori stessi.
12- ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste
di mobilità, le sezioni circoscrizionali per l'impiego del
luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle
agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori
interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a
conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche
disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al
lavoro.
12- quater. Gli uffici e le agenzie regionali per
l'impiego di cui al comma 12- ter, oltre ad informare i
lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento
lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni
regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i
progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione
dei lavoratori stessi.
12- quinquies. Il 31 gennaio di ogni anno gli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione e le
agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione
sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, che è trasmessa
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle
commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al
Parlamento".
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole:
"compresa tra 19 e 32 anni" sono inserite le seguenti:
"e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata".
Dopo l'articolo 2 è inserito il il seguente:
"Art. 2- bis. - (Imprese in stato di
insolvenza). - 1. All'articolo 1 bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 3 aprile 1979, n.95, e successive
modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente
comma:
" Sono inoltre soggette alla procedura di
amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in
stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo
Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico
per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale
versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per
finanziamenti, concessi per innovazioni tecnologiche ed
attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo
triennio, un numero medio di addetti, determinato in base ai
criteri previsti dall'articolo 1, primo comma, non inferiore
ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti
concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di
opposizione"".
All'articolo 3:
al comma 3 le parole: "livelli inferiori" sono
sostituite dalle seguenti: "un livello inferiore";
al comma 4, le parole: "ventiquattro mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4- bis. Se in possesso di un titolo di studio
corrispondente alla qualificazione richiesta, il lavoratore ha
diritto alla riduzione di un terzo del periodo formativo
previsto dal comma4";
al comma 5, le parole: "ottanta e centotrenta"
sono sostituite dalle seguenti: "cento e
centocinquanta";
al comma 5 dopo le parole: "formazione minima"
sono inserite le seguenti: "non inferiore a 40 ore";
al comma 6 dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le agevolazioni di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.407, e all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n.291, sono estese ai consorzi di imprese operanti nelle zone
di cui alle disposizioni sopra richiamate";
al comma 7, le parole da: "Tali decreti" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Tali
decreti sono emanati sulla base delle procedure già previste
dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, e
successive modificazioni, e dalla legge 29 dicembre 1990,
n.407, e successive modificazioni, fatta salva la valutazione
finale di pura conformità demandata alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego";
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dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7- bis. L'approvazione dei progetti di
formazione e lavoro deve essere subordinata ad un equilibrato
rapporto uomo/donna nelle assunzioni rispetto al bacino di
utenza, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n.125";
è aggiunto in fine il seguente comma:
"12- bis. Il comma 10 dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, e
successive modificazioni, è soppresso".
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - (Interpretazione
autentica). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13,
commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n.498, vanno
interpretate nel senso che esse si applicano anche alle
Università e agli Istituti di istruzione universitaria".
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