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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16914
DDL3549-0005
Relazione Camera n. 3549-A (DDL11-3549-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C3549A. TESTIPDL
...C3549A.
...Decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272 del 19 novembre 1993. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3549A ZZ11 ZZDL ZZRM
                 (Lavori socialmente utili).
      1.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, con esclusione di
  quelle in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato
  eccedente, nonché le società a prevalente partecipazione
  pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono
  promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e
  disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili
  per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario
  non perseguibili con il proprio personale, mediante
  l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5,
  della legge 23 luglio 1991, n.223, nonché dei lavoratori
  sospesi con diritto al trattamento straordinario di
  integrazione salariale.  L'articolo 1, comma 6, del
  decreto-legge 20 maggio
 
                              Pag. 13
 
  n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.236, trova applicazione anche per le finalità di cui
  al presente articolo.
      2.  L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di
  progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni
  circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati
  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione
  di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del
  trattamento straordinario di integrazione salariale o
  dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione
  dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.  I
  progetti, che possono prevedere specifici periodi di
  formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico
  del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie
  professionali connessi allo svolgimento dell'attività
  lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso
  terzi.
      3.  I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono
  dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati
  esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento
  del relativo trattamento.  Ai lavoratori medesimi compete un
  importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate
  di effettiva esecuzione delle prestazioni.  Tale importo non
  può essere inferiore al dieci per cento del trattamento
  previdenziale in godimento.  L'ingiustificato rifiuto
  dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del
  trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il
  periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione
  stessa.  Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del
  lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della
  sezione circoscrizionale per l'impiego.  Avverso il
  provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni
  all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
  che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.
      4.  I soggetti di cui al comma 1, che non fruiscono di
  alcun trattamento previdenziale, possono essere impegnati
  nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un
  massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta
  un'indennità di lire 7.500.
      5.  I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti
  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro per la funzione pubblica, riguardanti
  anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1.
  I progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione
  validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche
  competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e
  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
  e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad
  ambito locale.  I progetti dovranno di norma essere prediposti
  e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per
  i restanti soggetti di cui al comma 1.
      6.  I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro
  sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di
  valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della
  commissione centrale per l'impiego.  La medesima commissione è
  tenuta a provvedere, anche attraverso apposita
  sottocommissione, entro trenta giorni,
 
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  decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un
  dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo
  di valutazione.  L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5,
  entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i
  progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione
  regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla
  qualità del progetto e, per i progetti che richiedano
  finanziamenti, alle priorità.  La commissione medesima, anche
  attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere
  entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi
  al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
  occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per
  l'impiego.
      7.  I progetti possono essere finanziati dai soggetti
  proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie
  disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal Fondo
  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n.236, nei limiti delle risorse finanziarie del
  medesimo Fondo preordinate allo scopo.
      8.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da
  undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in
  materia, con il compito di assistere il Ministro nella
  redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in
  relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere
  annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa.  Con il
  medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di
  valutazione, un presidente.  Per i membri del nucleo si
  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5
  giugno 1967, n.417.
      9.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  sentita la commissione centrale per l'impiego, determina,
  periodicamente, con propri decreti:
          a)  la ripartizione degli stanziamenti su base
  regionale in funzione della gravità degli squilibri dei
  mercati locali del lavoro;
          b)  i criteri per il finanziamento dei
  progetti;
          c)  gli  standards  minimi che il progetto
  deve presentare;
          d)  i termini per la presentazione delle domande
  relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al
  comma 4;
        e)  le priorità che devono essere rispettate
  nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il
  finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento
  di attività formative, la gestione del progetto da parte di
  imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento
  del progetto;
        f)  i criteri che devono essere seguiti per la
  scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative.
  Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la
  capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti
  per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti
  redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di
  settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a
  gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto
  medesimo;
 
                              Pag. 15
 
        g)  le modalità dell'erogazione del finanziamento
  e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del
  progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del
  soggetto proponente nell'attività di controllo;
          h)  i criteri per la redazione del rapporto di cui
  al comma 8.
      10.  La commissione regionale per l'impiego può fissare,
  in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato
  del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare
  difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei
  limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.
      11.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
  il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno
  lo stato di attuazione dei progetti.
      12.  Per i progetti di lavori socialmente utili in corso
  di attuazione, ovvero per quelli per i quali alla data di
  entrata in vigore del presente decreto siano state avviate le
  relative procedure di approvazione da parte delle commissioni
  regionali per l'impiego, continua ad operare la normativa
  previgente.  Fino alla determinazione dei criteri previsti dal
  comma 5, nei confronti dei progetti di lavori socialmente
  utili sottoposti all'approvazione della commissione regionale
  per l'impiego successivamente alla data di entrata in vigore
  del presente decreto, non trova applicazione quanto previsto
  dai commi 5 e 6.
 
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