| All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
"Art. 01. - (Attività tecnico-scientifiche per
la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente
decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti
preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi
dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle
condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli
ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche
informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i
dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la
realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio
ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni
di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di
programmi di divulgazione e formazione in materia
ambientale;
d) nella formulazione alle autorità
amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri
concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze
inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle
risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le
norme di campionamento e di analisi dei limiti di
accettabilità e degli standard di qualità; le
metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per
il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di
rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e
il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette,
dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea
dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità
europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
internazionali operanti nel settore della salvaguardia
ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla
concessione del marchio CEE di qualità ecologica e
all'attività di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruità e della
efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia
ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica,
che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle
leggi vigenti in campo ambientale;
Pag. 4
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e
biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico
agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività
produttive;
l) nei controlli ambientali delle attività
connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei
controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività
tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto
ambientale;
n) in qualsiasi altra attività collegata alle
competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in
base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali
e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari,
di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di
cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province
autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle
attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a
prevedere forme di consultazione delle associazioni
imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali
nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo".
"Art. 02. - (Funzioni amministrative delle
province). - 1. Le regioni nell'esercizio della potestà
legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n.142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
all'organica ricomposizione in capo alle province delle
funzioni amministrative in materia ambientale di cui
all'articolo 14 della stessa legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di
cui all'articolo 03, sono poste alle dipendenze funzionali
delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite
convenzioni stipulate con le regioni.
3. In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo
03, le province esercitano le funzioni amministrative di
autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene
dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n.177, già di
competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei
presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi
delle unità sanitarie locali.
4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle
regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi
necessari per lo svolgimento delle attività di controllo
ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini
della determinazione delle tariffe di cui
Pag. 5
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23
dicembre 1992, n.498, nonché le modalità per il trasferimento
dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in
conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano
annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e
consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti,
in particolare, quantità di mezzi personali, reali e
finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli
effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente
utilizzati".
"Art. 03. - (Agenzie regionali e delle province
autonome). - 1. Per lo svolgimento delle attività di
interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori
attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni
e province autonome con proprie leggi, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente
Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle
loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i
beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione
finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il
personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei
servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di
cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono
poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per
le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1,
personale già in organico presso di esse o presso enti
finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono
ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i
trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse
regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve
essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, che sulla base di parametri quali la densità di
popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di
recettori particolarmente sensibili, la densità di attività
produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del
controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie
regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica,
strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro
articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di
prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori
tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e
articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in
servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire
l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e
le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per
quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni
contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo
Pag. 6
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, per le
parti non in contrasto con il decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1993, n.177. Esse stabiliscono le modalità
di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei
comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei
servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di
integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di
funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie
locali.
5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico
in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, al personale delle Agenzie di cui al
presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed
economico in godimento.
6. Le Agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali
dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n.361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n.441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni
regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di
programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente
decreto".
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui
all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento
tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
spettanti;
c) le attività di consulenza e supporto
tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite
convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli
elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le
elaborazioni utili per la predisposizione della relazione
sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 8 luglio 1986, n.349.
3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che
prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche
delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare
sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento
delle sue funzioni.
4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, stipula con il
Pag. 7
Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per
l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate
all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà
svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto
1991, n.282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi
di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e
privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
società per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 ter,
comma 5.
6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto con apposito accordo
di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono
stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali
riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e
informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
della propria attività. Nell'ambito di tale programma il
consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il
piano di lavoro.
8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al
riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici
operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle
competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e
provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia
del personale non più impiegato presso le suddette commissioni
e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse
finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma,
continuano a prestare la propria attività nell'ambito
dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino
alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al
personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici,
anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono
inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino
delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti
presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo
conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del
presente decreto.
Pag. 8
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, del
presente decreto, le iniziative adottate in attuazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11
marzo 1988, n.67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono
trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il
medesimo regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
(ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture,
le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti
all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati
l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n.85, e l'articolo 3
della legge 25 agosto 1991, n.282.
6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si
avvale dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la
vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di
coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le
norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In applicazione del presente
comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il
contributo ordinario per le spese relative al funzionamento
dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n.394, è composto anche
mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione
statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante
ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle
vigenti disposizioni in materia".
"Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha
personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte
dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente.
2. Sono organi dell'ANPA:
a) il consiglio di amministrazione, composto di
tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza
nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro
dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in
carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che
ha la legale rappresentanza dell'ente;
Pag. 9
b) il direttore scelto tra persone di adeguata
qualificazione scientifica, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque
anni e può essere confermato per una sola volta;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto
di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro.
3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di
amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei
revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i
poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima
procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.400, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la
funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità
dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.
6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di
amministrazione dell'ANPA".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Disposizioni concernenti il
personale dell'ANPA). - 1. Alla copertura dell'organico
dell'ANPA si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis, commi 1 e 5, e
del comma 3 del presente articolo;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al
capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29;
c) mediante l'inquadramento del personale che ne
faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis, comma 2.
2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA
diverso da quello di cui all'articolo 1- bis, comma 5.
Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
apposita conferenza di servizi con i Ministri
Pag. 10
interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA,
anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con
trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto
superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie
locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi
provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni
patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può
inoltre avvalersi di personale dipendente da altre
amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o
di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.
3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le
corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA.
In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono
essere reintegrate.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del
comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del
presente articolo è mantenuto ad personam fino ad
assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante
presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di
provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2- bis. - (Disposizioni sul personale
ispettivo). - 1. Nell'espletamento delle funzioni di
controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il
personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività
di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui
all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di
attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale
personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può
essere opposto per evitare od ostacolare le attività di
verifica o di controllo".
"Art. 2- ter. - (Norme regolamentari). - 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400, sono dettate norme di
regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera i) del
comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente
alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175.
Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in
mancanza di detto parere.
Pag. 11
2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai
seguenti criteri e princìpi:
a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente
da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso
l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;
b) affidamento delle funzioni ispettive a
funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente
dell'ANPA e delle Agenzie regionali;
c) previsione di apposite conferenze di servizio
indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera
a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o
gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.577;
d) contenimento del numero delle fasi
procedimentali e dei termini per la conclusione del
procedimento entro i limiti strettamente necessari per
l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;
e) predisposizione di una apposita scheda di
informazione per cittadini e lavoratori.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14,
15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175".
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Norma transitoria). - 1. Al
fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di
cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di
entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente
decreto".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Disposizioni finanziarie). -
1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e
per l'esercizio delle competenze ad
Pag. 12
essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse
finanziarie di cui agli articoli 1- bis e 2, comma 3, è
assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050
milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere
dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e
1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19931995, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da
parte delle stesse di apposite normative".
Pag. 13
DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 496
| |