Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16927
DDL3551-0003
Progetto di legge Camera n. 3551 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3551)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3551. TESTIPDL
...C3551.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.496 --
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3551 ZZ11 ZZPD ZZTR
        All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
      "Art. 01. -  (Attività tecnico-scientifiche per
  la protezione dell'ambiente).  - 1.  Ai fini del presente
  decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
  all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
  dell'ambiente consistono:
          a)  nella promozione, nei confronti degli enti
  preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi
  dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle
  condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli
  ecosistemi;
          b)  nella raccolta sistematica, anche
  informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i
  dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la
  realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio
  ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
          c)  nella elaborazione di dati e di informazioni
  di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
  dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di
  programmi di divulgazione e formazione in materia
  ambientale;
          d)  nella formulazione alle autorità
  amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri
  concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze
  inquinanti; gli  standard  di qualità dell'aria, delle
  risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le
  norme di campionamento e di analisi dei limiti di
  accettabilità e degli  standard  di qualità; le
  metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per
  il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di
  rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e
  il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette,
  dell'ambiente marino e costiero;
          e)  nella cooperazione con l'Agenzia europea
  dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità
  europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
  internazionali operanti nel settore della salvaguardia
  ambientale;
          f)  nella promozione della ricerca e della
  diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
  prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
  anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla
  concessione del marchio CEE di qualità ecologica e
  all'attività di  auditing  in campo ambientale;
          g)  nella verifica della congruità e della
  efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia
  ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica,
  che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle
  leggi vigenti in campo ambientale;
 
                               Pag. 4
 
          h)  nei controlli di fattori fisici, chimici e
  biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
  del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
          i)  nell'attività di supporto tecnico-scientifico
  agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei
  rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività
  produttive;
          l)  nei controlli ambientali delle attività
  connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei
  controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
          m)  negli studi e nelle attività
  tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto
  ambientale;
          n)  in qualsiasi altra attività collegata alle
  competenze in materia ambientale.
      2.  Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
  e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in
  base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali
  e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari,
  di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
  igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
      3.  L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di
  cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province
  autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle
  attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a
  prevedere forme di consultazione delle associazioni
  imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali
  nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo".
      "Art. 02. -  (Funzioni amministrative delle
  province).  - 1.  Le regioni nell'esercizio della potestà
  legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno
  1990, n.142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto,
  all'organica ricomposizione in capo alle province delle
  funzioni amministrative in materia ambientale di cui
  all'articolo 14 della stessa legge.
      2.  Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
  le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di
  cui all'articolo 03, sono poste alle dipendenze funzionali
  delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite
  convenzioni stipulate con le regioni.
      3.  In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo
  03, le province esercitano le funzioni amministrative di
  autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene
  dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
  Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n.177, già di
  competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei
  presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi
  delle unità sanitarie locali.
      4.  Sulla base di accordi di programma promossi dalle
  regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi
  necessari per lo svolgimento delle attività di controllo
  ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini
  della determinazione delle tariffe di cui
 
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  all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23
  dicembre 1992, n.498, nonché le modalità per il trasferimento
  dei relativi importi ai soggetti competenti.  Le regioni, in
  conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano
  annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e
  consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti,
  in particolare, quantità di mezzi personali, reali e
  finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli
  effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente
  utilizzati".
      "Art. 03. -  (Agenzie regionali e delle province
  autonome).  - 1.  Per lo svolgimento delle attività di
  interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori
  attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo
  ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle
  province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni
  e province autonome con proprie leggi, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente
  Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle
  loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i
  beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione
  finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il
  personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei
  servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di
  cui all'articolo 01.  Le Agenzie regionali e provinciali hanno
  autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono
  poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
  provinciale o regionale.
      2.  Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per
  le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1,
  personale già in organico presso di esse o presso enti
  finanziati con risorse regionali.  Corrispondentemente sono
  ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i
  trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse
  regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia.  Deve
  essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, che sulla base di parametri quali la densità di
  popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di
  recettori particolarmente sensibili, la densità di attività
  produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del
  controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie
  regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica,
  strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro
  articolazioni.
      3.  Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
  all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo
  ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di
  prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori
  tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e
  articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in
  servizi territoriali.
      4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire
  l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e
  le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per
  quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni
  contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo
 
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  30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, per le
  parti non in contrasto con il decreto del Presidente della
  Repubblica 5 giugno 1993, n.177.  Esse stabiliscono le modalità
  di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei
  comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei
  servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di
  integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di
  funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie
  locali.
      5.  Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
  l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
  all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico
  in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo
  articolo 1.  In attesa dell'attuazione delle disposizioni di
  cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n.29, al personale delle Agenzie di cui al
  presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed
  economico in godimento.
      6.  Le Agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie
  attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali
  dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
  1987, n.361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
  ottobre 1987, n.441.  I rapporti fra le Agenzie e le sezioni
  regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di
  programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente
  decreto".
        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      "Art. 1. -  (Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente).  - 1.  E' istituita l'Agenzia nazionale per
  la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
          a)  le attività tecnico-scientifiche di cui
  all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
          b)  le attività di indirizzo e coordinamento
  tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
  allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
  metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
  spettanti;
          c)  le attività di consulenza e supporto
  tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite
  convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
      2.  L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli
  elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le
  elaborazioni utili per la predisposizione della relazione
  sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
  della legge 8 luglio 1986, n.349.
      3.  L'ANPA stipula con le regioni e con le province
  autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che
  prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche
  delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare
  sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento
  delle sue funzioni.
      4.  L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, stipula con il
 
                               Pag. 7
 
  Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie,
  l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per
  l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate
  all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà
  svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi
  dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto
  1991, n.282.  Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi
  di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e
  privati.
      5.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
  autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
  società per azioni operanti in regime di concessione
  esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
  ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità
  stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 ter,
  comma 5.
      6.  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto con apposito accordo
  di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono
  stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali
  riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e
  informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura.
      7.  L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
  Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
  della propria attività.  Nell'ambito di tale programma il
  consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il
  piano di lavoro.
      8.  L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".
      Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
      "Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
  organismi operanti nel settore ambientale).  - 1.  In sede di
  riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
  dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
  da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al
  riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici
  operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle
  competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e
  provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia
  del personale non più impiegato presso le suddette commissioni
  e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse
  finanziarie.
      2.  I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
  al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma,
  continuano a prestare la propria attività nell'ambito
  dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino
  alla scadenza dell'incarico.  Qualora siano appartenenti al
  personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici,
  anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono
  inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
      3.  Con apposito regolamento si provvede anche al riordino
  delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti
  presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo
  conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del
  presente decreto.
 
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      4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, del
  presente decreto, le iniziative adottate in attuazione
  dell'articolo 18, comma 1, lettera  e),  della legge 11
  marzo 1988, n.67, relative al sistema informativo e di
  monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono
  trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il
  medesimo regolamento.  E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
  dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183.  Restano
  ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
  nazionali.
      5.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la
  sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
  (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture,
  le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti
  all'ANPA.  A decorrere dalla stessa data sono abrogati
  l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n.85, e l'articolo 3
  della legge 25 agosto 1991, n.282.
      6.  Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si
  avvale dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e
  Tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la
  vigilanza del Ministero dell'ambiente.  Le modalità di
  coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le
  norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
  stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di
  concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto.  In applicazione del presente
  comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il
  contributo ordinario per le spese relative al funzionamento
  dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero
  dell'ambiente.
      7.  Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
  presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
      8.  Il contingente di personale di cui all'articolo 3,
  comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n.394, è composto anche
  mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
  amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione
  statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante
  ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle
  vigenti disposizioni in materia".
      "Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
  nazionale per la protezione dell'ambiente).  - 1.  L'ANPA ha
  personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte
  dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
  Stato.  Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero
  dell'ambiente.
      2.  Sono organi dell'ANPA:
          a)  il consiglio di amministrazione, composto di
  tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza
  nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro
  dell'ambiente.  Il consiglio di amministrazione, nominato con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in
  carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che
  ha la legale rappresentanza dell'ente;
 
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          b)  il direttore scelto tra persone di adeguata
  qualificazione scientifica, nominato con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente.  Il direttore dura in carica cinque
  anni e può essere confermato per una sola volta;
          c)  il collegio dei revisori dei conti, composto
  di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro del tesoro.
      3.  Gli emolumenti dei membri del consiglio di
  amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei
  revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
      4.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
  parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i
  poteri e le funzioni dei suoi organi.  Con la medesima
  procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
      5.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto, con
  regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
  legge 23 agosto 1988, n.400, con decreto del Presidente della
  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
  su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la
  funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità
  dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.
      6.  I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di
  amministrazione dell'ANPA".
      L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
        "Art. 2. -  (Disposizioni concernenti il
  personale dell'ANPA).  - 1.  Alla copertura dell'organico
  dell'ANPA si provvede, nell'ordine:
          a)  mediante l'inquadramento del personale
  trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis,  commi 1 e 5, e
  del comma 3 del presente articolo;
          b)  mediante le procedure di mobilità di cui al
  capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n.29;
          c)  mediante l'inquadramento del personale che ne
  faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis,  comma 2.
      2.  Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
  anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA
  diverso da quello di cui all'articolo 1- bis,  comma 5.
  Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
  apposita conferenza di servizi con i Ministri
 
                              Pag. 10
 
  interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA,
  anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con
  trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto
  superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la
  prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie
  locali e da altre amministrazioni pubbliche.  Con gli stessi
  provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni
  patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia.  L'ANPA può
  inoltre avvalersi di personale dipendente da altre
  amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o
  di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.
      3.  Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
  comma 1, lettere  a)  e  c),  e al comma 2 sono
  corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
  amministrazioni e degli enti di provenienza e le
  corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA.
  In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono
  essere reintegrate.
      4.  Fino all'attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
  al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del
  comma 1, lettere  a)  e  c),  e del comma 2 del
  presente articolo è mantenuto  ad personam  fino ad
  assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante
  presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di
  provenienza al momento dell'inquadramento.  Il Ministro del
  tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  occorrenti variazioni di bilancio".
        Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 2- bis. - (Disposizioni sul personale
  ispettivo).  - 1.  Nell'espletamento delle funzioni di
  controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il
  personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività
  di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui
  all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di
  attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti
  necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.  Tale
  personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato
  dall'Agenzia di appartenenza.  Il segreto industriale non può
  essere opposto per evitare od ostacolare le attività di
  verifica o di controllo".
      "Art. 2- ter. - (Norme regolamentari).  - 1.
  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto, con regolamento
  governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
  legge 23 agosto 1988, n.400, sono dettate norme di
  regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei
  rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera  i)  del
  comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente
  alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del
  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175.
  Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
  deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia
  espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
  parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
  Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in
  mancanza di detto parere.
 
                              Pag. 11
 
      2.  Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai
  seguenti criteri e princìpi:
          a)  svolgimento dell'istruttoria rispettivamente
  da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso
  l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;
          b)  affidamento delle funzioni ispettive a
  funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente
  dell'ANPA e delle Agenzie regionali;
          c)  previsione di apposite conferenze di servizio
  indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera
  a),  per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o
  gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni
  pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui
  al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
  n.577;
          d)  contenimento del numero delle fasi
  procedimentali e dei termini per la conclusione del
  procedimento entro i limiti strettamente necessari per
  l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;
          e)  predisposizione di una apposita scheda di
  informazione per cittadini e lavoratori.
      3.  Con effetto dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14,
  15, 16, comma 1, lettera  a),  18 e 20 del decreto del
  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175".
        L'articolo 3 è soppresso.
        L'articolo 4 è soppresso.
        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
      "Art. 5. -  (Norma transitoria).  - 1.  Al
  fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
  di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di
  cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
  ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di
  entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
  materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
  enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
  tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
  o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente
  decreto".
        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. -  (Disposizioni finanziarie).  -
  1.  Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e
  per l'esercizio delle competenze ad
 
                              Pag. 12
 
  essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse
  finanziarie di cui agli articoli 1- bis  e 2, comma 3, è
  assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050
  milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere
  dall'anno 1995.  Al relativo onere si provvede mediante
  corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e
  1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 19931995, al capitolo 6856 dello stato di previsione
  del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'ambiente.
      2.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
        L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      "Art. 7. -  (Regioni a statuto speciale e
  province autonome di Trento e di Bolzano).  - 1.  Le
  disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a
  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
  Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
  con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da
  parte delle stesse di apposite normative".
 
                              Pag. 13
 
            DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 496
 
DATA=931227 FASCID=DDL11-3551 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3551 TOTPAG=0039 TOTDOC=0012 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=355100 00 FASCIDC=11DDL3551 SORTNAV=0355100 000 00000 ZZDDLC3551 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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