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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16942
DDL3552-0002
Relazione Camera n. 3552-A (DDL11-3552-A)
(suddiviso in 2 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3552A. TESTIPDL
...C3552A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3552A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Comissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3552 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 885), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                    Allegato
      L'accordo di riammissione delle persone in situazione
  irregolare è stato firmato a Bruxelles il 29 marzo 1991 tra
  gli Stati parte dell'Accordo di Schengen e la Polonia.  A
  quella data gli Stati membri erano il Belgio, la Francia, la
  Repubblica di Germania, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi
  Bassi; successivamente si sono aggiunti anche la Spagna e il
  Portogallo che hanno aderito il 25 giugno 1991 all'Accordo di
  Schengen.
      Nel contesto più generale della libera circolazione delle
  persone, prevista dall'articolo 8A dei trattati CEE, la
  convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen sancisce
  la soppressione dei controlli alle frontiere interne dimodoché
  il cittadino extracomunitario una volta varcata regolarmente
  la frontiera esterna del sistema Schengen può circolare
  liberamente.  Pertanto è opportuno che ogni liberalizzazione
  nell'ingresso nell'area Schengen di cittadini extracornunitari
  sia accompagnata, laddove le circostanze lo richiedano,
  dall'adozione di misure che consentano di rinviare al Paese di
  origine o di provenienza le persone che siano entrate o
  soggiornino irregolarmente negli Stati parte dell'Accordo di
  Schengen.  A ciò tende l'accordo con la Polonia, in
  concomitanza del quale è stato abolito dagli Stati parte
  dell'Arcordo di Schengen l'obbligo del visto per i cittadini
  polacchi.
      La rassegna delle norme contenute nell'Accordo mostra che
  all'articolo 1 è previsto l'obbligo di ciascuna parte
  contraente di riammettere i propri cittadini che si trovano
  sul territorio dell'altra parte e che non rispondono alle
  condizioni di ingresso e di soggiorno previste dall'altra
  parte contraente.
      L'articolo 2 si riferisce invece ai cittadini dei Paesi
  terzi che si trovano in situazione irregolare sia nel
  territorio degli Stati Schengen sia in territorio polacco.  Nei
  successivi paragrafi di tale articolo vengono inoltre trattati
  la definizione di frontiera esterna e casi particolari
  relativi all'obbligo di riammissione; viene infine definito il
  "titolo di soggiorno" al paragrafo 5.
      I successivi articoli 3 e 4 dell'Accordo stabiliscono
  alcune modalità relative alla riammissione.  In particolare
  l'articolo 4 stabilisce la designazione e la notifica delle
  autorità competenti per l'esame delle domande di
  riammissione.
      L'articolo 5 fa salva l'applicazione della Convenzione di
  Ginevra sullo status di rifugiato, come anche fa salvi gli
  altri obblighi che derivano dal diritto comunitario, nonché
  dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e
  dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla
  determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una
  domanda d'asilo.
      L'articolo 6 detta le modalità per l'entrata in vigore
  dell'Accordo nonché per le parti che dovessero aderire
  successivamente all'Accordo.
 
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      Secondo l'articolo 7, le parti contraenti possono
  invitare con decisione unanime altri Stati ad aderire
  all'Accordo.
      I restanti articoli 8 e 9 trattano le eventuali modifiche
  dell'Accordo, la sua denuncia o sospensione e infine
  l'articolo 10 designa il Governo del Granducato di Lussemburgo
  come depositario dell'Accordo.
      Va in ultimo sottolineato, come risulta dal processo
  verbale annesso all'Accordo di riammissione con la Polonia,
  che l'obbligo di riammissione tra le parti contraenti
  dell'Accordo di Schengen si limita ai soli cittadini polacchi.
  Tale obbligo potrà essere esteso ai cittadini di altri Stati
  con una decisione del Comitato esecutivo, previsto
  dall'articolo 131 della Convenzione di applicazione
  dell'Accordo di Schengen oppure dei Ministri competenti.
 
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                       ...  (omissis) ...
 
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