| Onorevoli Colleghi! - La Comissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3552 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 885), che
viene allegata.
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Allegato
L'accordo di riammissione delle persone in situazione
irregolare è stato firmato a Bruxelles il 29 marzo 1991 tra
gli Stati parte dell'Accordo di Schengen e la Polonia. A
quella data gli Stati membri erano il Belgio, la Francia, la
Repubblica di Germania, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi
Bassi; successivamente si sono aggiunti anche la Spagna e il
Portogallo che hanno aderito il 25 giugno 1991 all'Accordo di
Schengen.
Nel contesto più generale della libera circolazione delle
persone, prevista dall'articolo 8A dei trattati CEE, la
convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen sancisce
la soppressione dei controlli alle frontiere interne dimodoché
il cittadino extracomunitario una volta varcata regolarmente
la frontiera esterna del sistema Schengen può circolare
liberamente. Pertanto è opportuno che ogni liberalizzazione
nell'ingresso nell'area Schengen di cittadini extracornunitari
sia accompagnata, laddove le circostanze lo richiedano,
dall'adozione di misure che consentano di rinviare al Paese di
origine o di provenienza le persone che siano entrate o
soggiornino irregolarmente negli Stati parte dell'Accordo di
Schengen. A ciò tende l'accordo con la Polonia, in
concomitanza del quale è stato abolito dagli Stati parte
dell'Arcordo di Schengen l'obbligo del visto per i cittadini
polacchi.
La rassegna delle norme contenute nell'Accordo mostra che
all'articolo 1 è previsto l'obbligo di ciascuna parte
contraente di riammettere i propri cittadini che si trovano
sul territorio dell'altra parte e che non rispondono alle
condizioni di ingresso e di soggiorno previste dall'altra
parte contraente.
L'articolo 2 si riferisce invece ai cittadini dei Paesi
terzi che si trovano in situazione irregolare sia nel
territorio degli Stati Schengen sia in territorio polacco. Nei
successivi paragrafi di tale articolo vengono inoltre trattati
la definizione di frontiera esterna e casi particolari
relativi all'obbligo di riammissione; viene infine definito il
"titolo di soggiorno" al paragrafo 5.
I successivi articoli 3 e 4 dell'Accordo stabiliscono
alcune modalità relative alla riammissione. In particolare
l'articolo 4 stabilisce la designazione e la notifica delle
autorità competenti per l'esame delle domande di
riammissione.
L'articolo 5 fa salva l'applicazione della Convenzione di
Ginevra sullo status di rifugiato, come anche fa salvi gli
altri obblighi che derivano dal diritto comunitario, nonché
dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e
dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla
determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una
domanda d'asilo.
L'articolo 6 detta le modalità per l'entrata in vigore
dell'Accordo nonché per le parti che dovessero aderire
successivamente all'Accordo.
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Secondo l'articolo 7, le parti contraenti possono
invitare con decisione unanime altri Stati ad aderire
all'Accordo.
I restanti articoli 8 e 9 trattano le eventuali modifiche
dell'Accordo, la sua denuncia o sospensione e infine
l'articolo 10 designa il Governo del Granducato di Lussemburgo
come depositario dell'Accordo.
Va in ultimo sottolineato, come risulta dal processo
verbale annesso all'Accordo di riammissione con la Polonia,
che l'obbligo di riammissione tra le parti contraenti
dell'Accordo di Schengen si limita ai soli cittadini polacchi.
Tale obbligo potrà essere esteso ai cittadini di altri Stati
con una decisione del Comitato esecutivo, previsto
dall'articolo 131 della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen oppure dei Ministri competenti.
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... (omissis) ...
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