| 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare:
a) il Protocollo di adesione del Governo della
Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del
27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica
italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per
l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992;
b) l'Accordo di adesione della Repubblica ellenica
alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,
relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica
italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990,
e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli
Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale,
fatto a Madrid il 6 novembre 1992.
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