| 1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti
retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti
della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati,
conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la
disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i
dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1^
dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di
buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio
determinati in applicazione delle norme già vigenti con
riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi
considerati utili:
a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di
una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa
speciale annua in godimento alla data della cessazione dal
servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo
dell'indennità di anzianità;
b) per i dipendenti delle altre pubbliche
amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di
previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS),
nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità
integrativa speciale annua in godimento alla data della
cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai
fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo
trattamento.
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