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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16954
DDL3554-0003
Progetto di legge Camera n. 3554 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3554)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3554. TESTIPDL
...C3554.
...PROGETTO DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3554 ZZ11 ZZPD ZZTR
    1.  Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui
  all'articolo 1 è dovuto,
 
                               Pag. 3
 
  a decorrere dal 1^ dicembre 1984, il contributo previdenziale
  obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni
  previdenziali.  Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili
  sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1^
  dicembre 1994.  Per i dipendenti che cessino dal servizio prima
  dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è
  trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di
  buonuscita.
    2.  Le amministrazioni competenti dovranno versare alle
  rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura
  percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1^ dicembre
  1994.  Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto
  all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
  dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1^
  dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.
    3.  Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel
  periodo dal 1^ dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo
  è determinato con riferimento alla quota dell'indennità
  integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il
  livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto
  della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di
  riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
    4.  Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della
  presente legge e quelle dovute per contributi a norma del
  presente articolo non danno luogo a corresponsione di
  interessi, né a rivalutazione monetaria.
    5.  Per la determinazione del contributo di riscatto di cui
  alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità
  integrativa speciale sarà computata nella base contributiva
  per le domande di riscatto presentate dopo il 1^ dicembre
  1994.
 
DATA=931228 FASCID=DDL11-3554 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3554 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=033 PAGFIN=0003 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=355400 00 FASCIDC=11DDL3554 SORTNAV=0355400 000 00000 ZZDDLC3554 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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