| 1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui
all'articolo 1 è dovuto,
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a decorrere dal 1^ dicembre 1984, il contributo previdenziale
obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni
previdenziali. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili
sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1^
dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima
dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è
trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di
buonuscita.
2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle
rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura
percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1^ dicembre
1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1^
dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.
3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel
periodo dal 1^ dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo
è determinato con riferimento alla quota dell'indennità
integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il
livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto
della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della
presente legge e quelle dovute per contributi a norma del
presente articolo non danno luogo a corresponsione di
interessi, né a rivalutazione monetaria.
5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui
alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità
integrativa speciale sarà computata nella base contributiva
per le domande di riscatto presentate dopo il 1^ dicembre
1994.
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