| 1. Il trattamento di cui alla presente legge viene
applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio
dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché
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a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente
esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita o analogo trattamento.
2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già
cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere
presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine
perentorio del 30 settembre 1994.
3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995,
per coloro che siano cessati dal servizio dal 1^ dicembre 1984
al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano
cessati dal servizio nel triennio 1^ gennaio 1987-31 dicembre
1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio
nel triennio 1^ gennaio 1990-31 dicembre 1992; ed entro il
1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal
1^ gennaio 1993 al 30 novembre 1994.
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