| 1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e
dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme
trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
per la riliquidazione delle indennità di buonuscita prevista
dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio
dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate
ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni
interessate.
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