| 1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della
presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994,
in lire 2.000 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.500 miliardi
per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e in lire 950
miliardi a decorrere dall'anno 1999.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli
anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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