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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16961
DDL3565-0002
Progetto di legge Camera n. 3565 - testo presentato - (DDL11-3565)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3565. TESTIPDL
...C3565.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3565 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il decreto legislativo 1^
  settembre 1993, n. 385, reca il testo unico delle leggi in
  materia bancaria e creditizia, che entrerà in vigore dal 1^
  gennaio 1994.  Tale testo unico modifica profondamente la
  struttura del credito, per quanto riguarda sia gli enti che lo
  esercitano sia la disciplina delle attività.
    In particolare è abrogato il regio decreto-legge 27 luglio
  1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760,
  che disciplina il credito agrario, il quale viene sostituito
  principalmente dagli articoli 43, 44, 45 del testo unico delle
  leggi in materia bancaria e creditizia.
    Vengono così meno le tipiche forme tecniche del credito
  agrario, mentre rimane
 
                               Pag. 2
 
  lo strumento della cambiale agraria e la sezione
  speciale credito agrario del Fondo interbancario di
  garanzia.
    Fino al 1^ gennaio 1994, le garanzie previste per la
  concessione del credito attraverso cambiale agraria sono il
  privilegio legale e il privilegio speciale convenzionale di
  cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del citato regio
  decreto-legge n. 1509 del 1927; con l'entrata in vigore del
  nuovo testo unico tali garanzie saranno sostituite da un'unica
  forma di privilegio: il privilegio convenzionale, applicabile
  ai finanziamenti di breve, medio e lungo termine.
    Si tratta di una forma di garanzia che deve essere
  costituita con atto scritto, soggetto a trascrizione secondo
  quanto disposto dall'articolo 1524, secondo comma, del codice
  civile e alla pubblicazione sul foglio annunci legali.
    E' evidente che la procedura ed il costo per l'acquisizione
  del privilegio convenzionale sono compatibili con l'erogazione
  di finanziamenti di una certa entità.  Non è invece pensabile
  possa essere utilmente applicato per le esigenze di credito
  dei piccoli operatori.  Questa situazione è, infatti,
  riconosciuta anche da molti Paesi ad economia avanzata che
  fondano proprio sul privilegio legale il sistema di garanzia
  al credito agrario.
    L'entrata in vigore del testo unico rende pertanto non più
  possibile il ricorso ad una forma di garanzia particolarmente
  diffusa, poco onerosa e facilmente acquisibile da parte dei
  piccoli operatori, riducendo la possibilità di intervento del
  Fondo interbancario di garanzia, subordinato all'esistenza di
  una garanzia primaria (tipicamente il privilegio legale).
    L'accesso al credito del piccolo operatore agricolo
  diviene, quindi, più difficoltoso ed oneroso, provocando gravi
  effetti negativi sul settore agricolo, che si caratterizza per
  la presenza di un processo produttivo di natura ciclica, in
  cui il momento dell'impiego dei mezzi tecnici è nettamente
  separato dal momento della raccolta dei prodotti.  In altre
  parole, esiste un intervallo temporale tra ciclo finanziario e
  ciclo produttivo che può essere colmato solo grazie al ricorso
  al credito.
    Il mantenimento del privilegio legale appare quindi
  inderogabile ed improrogabile per tutelare un settore
  particolarmente colpito dalla crisi economica, tenuto conto
  che tale provvedimento non comporta oneri a carico del
  bilancio dello Stato.
    Per tale ultima ragione, non è stata predisposta la
  relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11- ter
  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7
  della legge 23 agosto 1988, n. 362.
 
DATA=940107 FASCID=DDL11-3565 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3565 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0002 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=356500 00 FASCIDC=11DDL3565 SORTNAV=0356500 000 00000 ZZDDLC3565 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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