| Onorevoli Deputati! -- Il decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, reca il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, che entrerà in vigore dal 1^
gennaio 1994. Tale testo unico modifica profondamente la
struttura del credito, per quanto riguarda sia gli enti che lo
esercitano sia la disciplina delle attività.
In particolare è abrogato il regio decreto-legge 27 luglio
1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760,
che disciplina il credito agrario, il quale viene sostituito
principalmente dagli articoli 43, 44, 45 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.
Vengono così meno le tipiche forme tecniche del credito
agrario, mentre rimane
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lo strumento della cambiale agraria e la sezione
speciale credito agrario del Fondo interbancario di
garanzia.
Fino al 1^ gennaio 1994, le garanzie previste per la
concessione del credito attraverso cambiale agraria sono il
privilegio legale e il privilegio speciale convenzionale di
cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del citato regio
decreto-legge n. 1509 del 1927; con l'entrata in vigore del
nuovo testo unico tali garanzie saranno sostituite da un'unica
forma di privilegio: il privilegio convenzionale, applicabile
ai finanziamenti di breve, medio e lungo termine.
Si tratta di una forma di garanzia che deve essere
costituita con atto scritto, soggetto a trascrizione secondo
quanto disposto dall'articolo 1524, secondo comma, del codice
civile e alla pubblicazione sul foglio annunci legali.
E' evidente che la procedura ed il costo per l'acquisizione
del privilegio convenzionale sono compatibili con l'erogazione
di finanziamenti di una certa entità. Non è invece pensabile
possa essere utilmente applicato per le esigenze di credito
dei piccoli operatori. Questa situazione è, infatti,
riconosciuta anche da molti Paesi ad economia avanzata che
fondano proprio sul privilegio legale il sistema di garanzia
al credito agrario.
L'entrata in vigore del testo unico rende pertanto non più
possibile il ricorso ad una forma di garanzia particolarmente
diffusa, poco onerosa e facilmente acquisibile da parte dei
piccoli operatori, riducendo la possibilità di intervento del
Fondo interbancario di garanzia, subordinato all'esistenza di
una garanzia primaria (tipicamente il privilegio legale).
L'accesso al credito del piccolo operatore agricolo
diviene, quindi, più difficoltoso ed oneroso, provocando gravi
effetti negativi sul settore agricolo, che si caratterizza per
la presenza di un processo produttivo di natura ciclica, in
cui il momento dell'impiego dei mezzi tecnici è nettamente
separato dal momento della raccolta dei prodotti. In altre
parole, esiste un intervallo temporale tra ciclo finanziario e
ciclo produttivo che può essere colmato solo grazie al ricorso
al credito.
Il mantenimento del privilegio legale appare quindi
inderogabile ed improrogabile per tutelare un settore
particolarmente colpito dalla crisi economica, tenuto conto
che tale provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Per tale ultima ragione, non è stata predisposta la
relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11- ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
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