Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16964
DDL3565-0005
Progetto di legge Camera n. 3565 - testo presentato - (DDL11-3565)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3565. TESTIPDL
...C3565.
...Decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1994. Misure a garanzia del credito agrario.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3565 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia
  bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1^
  settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
      "Art. 44. -  (Garanzie).  -  1.  I
  finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio
  possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo
  46.
        2.  I finanziamenti di credito agrario e di credito
  peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante
  utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono
  comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni
  mobili dell'impresa finanziata:
          a)  frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di
  lavorazione;
          b)  bestiame, merci, scorte, materie prime e altri
  beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
          c)  crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita
  dei beni indicati nelle lettere  a)  e  b).
 
                               Pag. 5
 
        3.  Il privilegio legale si colloca nel grado
  immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui
  redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del
  codice civile.
        4.  In caso di inadempimento, su istanza della
  banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni
  sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte
  sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.
  Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del
  codice civile.
        5.  Ove i finanziamenti di credito agrario siano
  garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina
  prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni
  di credito fondiario.".
 
DATA=940107 FASCID=DDL11-3565 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3565 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=020 PAGFIN=0005 RIGFIN=015 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=356500 00 FASCIDC=11DDL3565 SORTNAV=0356500 000 00000 ZZDDLC3565 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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