| 1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"Art. 44. - (Garanzie). - 1. I
finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio
possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo
46.
2. I finanziamenti di credito agrario e di credito
peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante
utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono
comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni
mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di
lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri
beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita
dei beni indicati nelle lettere a) e b).
Pag. 5
3. Il privilegio legale si colloca nel grado
immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui
redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del
codice civile.
4. In caso di inadempimento, su istanza della
banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni
sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte
sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.
Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del
codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano
garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina
prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni
di credito fondiario.".
| |