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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16967
DDL3566-0002
Progetto di legge Camera n. 3566 - testo presentato - (DDL11-3566)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3566. TESTIPDL
...C3566.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3566 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Negli ultimi tempi vari
  provvedimenti hanno operato la trasformazione di enti pubblici
  in enti pubblici economici ovvero in società per azioni.
    Tale fenomeno ha ovvi riflessi sulla natura e sulla
  disciplina del rapporto di lavoro del personale e, di
  conseguenza, determina la devoluzione delle relative
  controversie al giudice ordinario.
    Ma l'attribuzione alla magistratura ordinaria della
  giurisdizione relativa al personale degli enti pubblici
  trasformati avrà effetti di ricaduta assai negativi
  sull'intero sistema, giacché l'aggravio di lavoro interviene
  in una situazione di vera e propria crisi della
  giustizia civile e sarà difficilmente riassorbibile nel breve
  periodo se si tiene conto della rigidità delle procedure di
  accesso alla magistratura.  Occorre, dunque, una
  razionalizzazione della materia, evitando interventi episodici
  in occasione dei singoli provvedimenti, che potrebbero
  determinare differenti discipline, se non anche disparità di
  trattamento.
    Ciò premesso, l'articolo 1 del decretolegge innanzitutto
  richiama l'articolo 5 del codice di procedura civile,
  ovviamente nella nuova formulazione risultante dalla legge 26
  novembre 1990, n. 353; questo
 
                               Pag. 2
 
  significa che le cause pendenti innanzi al giudice
  amministrativo, per il principio della  perpetuatio
  jurisdictionis,  continueranno ad essere trattate dallo
  stesso, restando insensibile la giurisdizione al mutamento
  della "legge" relativo alla natura del rapporto di lavoro.
    La norma afferma, inoltre, che restano devolute alla
  giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie
  relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
  lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.  In pratica,
  e allo scopo di razionalizzare la materia, si crea uno
  spartiacque: rimangono al giudice amministrativo le
  controversie che nascono collegate al rapporto pubblicistico;
  sono devolute al giudice ordinario
  quelle controversie che sorgono con riferimento al rapporto
  di lavoro di diritto privato.
    Tale razionalizzazione eviterà che si possa determinare
  dinanzi al pretore del lavoro, competente all'interno della
  giurisdizione ordinaria, una situazione di ingolfamento tale
  da sconfinare in una sorta di denegata giustizia.
    La straordinaria necessità ed urgenza sta nel fatto che il
  completamento delle procedure di privatizzazione comporta
  automaticamente, e in tempi brevi, l'attribuzione delle cause
  al giudice ordinario; cioè determina subito e in modo
  irreversibile quegli effetti estremamente negativi che con il
  provvedimento si intendono evitare.
 
DATA=940107 FASCID=DDL11-3566 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3566 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=013 PAGFIN=0002 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=356600 00 FASCIDC=11DDL3566 SORTNAV=0356600 000 00000 ZZDDLC3566 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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