| 1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di
avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere
dal 10 novembre e fino al 31 dicembre 1993, una delegazione
incaricata di provvedere alle attività necessarie.
2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati
non più di tre funzionari della carriera diplomatica del
Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la
qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro
plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a
disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in
aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un impiegato del
Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla
VII e non più di tre dipendenti di altre amministrazioni in
posizione di fuori ruolo o di comando.
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3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto,
quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.
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