| 1. Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono
a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore
del capo della delegazione di cui al citato articolo, di
importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni.
2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto
comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.
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