| 1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22,
24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con
legge 9 agosto 1967, n. 804, si applicano in occasione delle
riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si
terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza
italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari,
ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle
organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle
predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di
servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano
altresì le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della
citata convenzione le persone fisiche che siano cittadini
italiani o abbiano la residenza permanente in Italia.
2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono
dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi
le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro
funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un
terzo per i danni risultanti da incidente causato da un
autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro conto, e
dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della
circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo
stesso.
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