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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1698
DDL0391-0087
Relazione Camera n. 391-A (DDL11-391-A)
(suddiviso in 139 Unità Documento)
Unità Documento n.87 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A. TESTIPDL
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A.
...n. 1796, d'iniziativa dei deputati Bertoli ed altri --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC391A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
  presidente della giunta regionale di cui al comma 2
  dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
  l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
  lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
  materna; nelle scuole elementari devono essere
  garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e
  nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme
  espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni
  relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le
  tradizioni delle comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può
  essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta
  degli interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
  in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
  materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  2.
    5.  Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
  modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
  intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
  richiesta di cui al comma 2.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
 
DATA=931028 FASCID=DDL11-391-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0391 TOTPAG=0040 TOTDOC=0139 NDOC=0087 TIPDOC=P DOCTIT=0085 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=027 PAGFIN=0030 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=039100A00 FASCIDC=11DDL0391 A SORTNAV=0039100A000 00000 ZZDDLC391A NDOC0087 TIPDOCP DOCTIT0085 NDOC0085



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