| Onorevoli Deputati! -- Con l'articolo 1 si intende
ripianare la situazione debitoria collegata al funzionamento
dell'asilo nido del Ministero della sanità, nonché prevedere
il finanziamento per la sua gestione futura.
Tale finanziamento era stato assicurato dalla legge 8
gennaio 1986, n. 57, fino al 31 dicembre 1989. Venuta a
scadenza la data prevista dalla citata legge n. 57 del 1986,
il Ministero si fece promotore di apposita iniziativa
legislativa per assicurare la continuità dei servizi (Atto
Camera n. 2417, X),
ma il disegno di legge non terminò l' iter a causa dello
scioglimento delle Camere; successivamente, e nonostante fosse
stata riconosciuta l'esigenza del servizio (tant'è che la
legge finanziaria 1992 aveva previsto specifici accantonamenti
nel fondo speciale di parte corrente), analoghe iniziative non
si sono concluse positivamente.
Pur in assenza di una soluzione legislativa l'asilo nido ha
proseguito nel suo funzionamento venendo a determinare a
favore del comune di Roma una posizione creditoria ammontante
a lire 571.190.550.
Pag. 2
Per dare soluzione a detta situazione debitoria, si propone
di procedere alla riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 1104 (spese per l'informazione sanitaria ai fini
della promozione della salute; spese per l'organizzazione e
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
manifestazioni; spese per l'iscrizione a convegni, congressi
ed altre manifestazioni; quote associative ad organismi
internazionali) dello stato di previsione del Ministero della
sanità per il 1994, che presenta una disponibilità di lire
1.230.000.000.
Con lo stesso provvedimento ci si propone poi di assicurare
la continuazione del servizio, per la cui gestione si ipotizza
la spesa di lire 150.000.000 annui, offrendo, come copertura
dell'onere, la riduzione del citato capitolo 1104 di un
importo pari alla spesa corrente per la gestione dell'asilo
nido.
L'articolo 2 modifica l'articolo 7, primo comma, della
legge 24 luglio 1985, n. 409.
Tale modifica, recependo espressamente quanto previsto
dalla direttiva 78/687/CEE, consente una più precisa e
puntuale applicazione della normativa comunitaria ai fini del
riconoscimento di lauree in odontoiatria conseguite da
cittadini comunitari che - in vari casi - non hanno però
acquisito una completa formazione in Paesi della Comunità
europea ma, almeno in parte e con diverso percorso formativo,
in Paesi terzi.
L'articolo 3 è motivato dall'esigenza di adeguarsi alla
decisione 93/513/CEE, del 21 settembre 1993, con cui il
Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha deliberato
(sulla base della direttiva 85/73/CEE) che fino al 31 dicembre
1993 il tasso di conversione da applicare per l'ECU è quello
in vigore al 1^ settembre 1992 in materia di contributi da
riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai
controlli sanitari delle carni fresche.
La disposizione dell'articolo 3 è quindi un atto dovuto in
quanto la ricordata decisione è un atto che ha carattere
vincolante per gli Stati membri.
L'articolo 4 prevede la parziale modifica dell'articolo 15
del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (commi 3 e 4),
trasformando le previste sanzioni della chiusura e della
decadenza dell'esercizio, in sanzioni pecuniarie
amministrative. Ciò in quanto, per la vendita di prodotti
ritirati dal commercio, nei casi previsti dal comma 1 del
medesimo articolo 15 vi è a monte anche la responsabilità del
produttore.
Lo stesso articolo prevede la soppressione di norme
contenute nel predetto decreto legislativo relative alla
sanzione di chiusura della farmacia, nonché la abrogazione del
comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178 (comma 1), e riduce del 50 per cento anche le
sanzioni amministrative a carico dei medici.
L'articolo 5, al comma 1 specifica quali distributori
all'ingrosso siano esonerati dall'osservanza dei requisiti
previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.
538 del 1992, sulle dotazioni minime di medicinali.
Il comma 2 è volto ad assicurare che la disposizione
transitoria di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, possa trovare
applicazione anche nei confronti dei produttori di gas
medicinali che hanno presentato domanda di autorizzazione alla
produzione in data posteriore a quella di entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo.
L'ultimo comma, infine, è diretto a far sì che anche gli
operatori che hanno potuto continuare l'attività di commercio
all'ingrosso sulla base della disposizione transitoria
dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 538 del 1992, si
adeguino alla nuova normativa entro un congruo lasso di tempo
(diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo).
L'articolo 6 del provvedimento in esame introduce una
disciplina della pubblicità dei prodotti dietetici, degli
integratori alimentari, dei prodotti di erboristeria, i quali
ultimi, allo stato attuale, non essendo soggetti a forme di
autorizzazione
Pag. 3
alla immissione in commercio, maggiormente espongono i
consumatori a forme di pubblicità fuorvianti, quando non
propriamente ingannevoli, con rischi per la salute (vedasi, ad
esempio, i prodotti cosiddetti dimagranti).
L'articolo prevede, altresì, i casi in cui i prodotti sono
esonerati dall'applicazione del regime autorizzatorio.
L'articolo 7 ha lo scopo di consentire il mantenimento dei
fondi previsti per gli indennizzi di cui al capitolo 2599
dello stato di previsione del Ministero della sanità per il
1993.
L'articolo 8 è finalizzato a risolvere la problematica
posta dalle strutture sanitarie operanti presso il Ministero
degli affari esteri.
L'articolo 9 introduce specifiche disposizioni in materia
di vaccinazioni obbligatorie, pienamente in linea con i
princìpi costituzionali e i più moderni orientamenti in tale
materia.
L'articolo 10 riformula in parte l'articolo 2 della legge
n. 210 del 1992, precisando la natura dell'indennizzo previsto
dall'articolo 1 di tale legge, i termini del riferimento alla
indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo (nuovo
comma 2) e prevedendo l'assegno una tantum in caso di
morte (nuovi commi 3 e 4). La modifica proposta non comporta
maggiori oneri.
L'articolo 11 prevede la facoltà del Ministero della sanità
di effettuare visite di controllo sia autonomamente sia a
richiesta da parte di pubbliche amministrazioni o degli
interessati, ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari
all'accertamento di lesioni ed infermità che danno diritto a
pensione vitalizia, assegno annuo o ad indennità una
tantum, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle A e B).
Le visite di controllo sono effettuate da un collegio
medico presieduto dal direttore dell'ufficio medico legale del
Ministero della sanità, da un medico del Servizio sanitario
nazionale, con funzioni di relatore, e da un esperto scelto
tra docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario
nazionale.
L'articolo 12 prevede un contributo ai comuni, a carico del
Fondo sanitario nazionale e quindi senza oneri aggiuntivi, di
lire 100 miliardi per l'assistenza sanitaria agli
indigenti.
L'articolo 13 è finalizzato a conservare alla Croce rossa
italiana (CRI) la connotazione di ente pubblico.
I motivi essenziali per i quali la CRI deve rimanere ente
pubblico, qual è stata tuttora, abolendo quindi lo stato
giuridico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 613 del 1980, che ha definito la CRI "ente
privato d'interesse pubblico", si rifanno alla natura dei
seguenti compiti assegnati alla stessa:
sgombero e cura dei feriti e malati di guerra in tempo di
guerra e di conflitti armati;
svolgimento dei compiti di carattere sanitario e
assistenziale connessi all'attività di difesa civile;
disimpegno del servizio di ricerca e di assistenza dei
prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
integrazione dell'operato dello Stato nell'azione di
assistenza sanitaria (attualmente la CRI svolge, tra l'altro,
per conto del Ministero della sanità il servizio di pronto
soccorso sanitario negli aeroporti nazionali ed internazionali
aperti al traffico civile);
trasporto infermi con 1.600 ambulanze e assistenza
handicappati nei centri di Roma, Napoli, Bergamo, Firenze;
scuole infermieri in diverse sedi;
raccolta sangue.
Inoltre si deve tener presente che in sede di proclamazione
dei princìpi fondamentali della Croce rossa (XX Conferenza
internazionale - Vienna 1965) è stato formalmente sancito il
ruolo della Croce rossa come ente ausiliario dei poteri
pubblici.
In relazione a tutto ciò si rammenta che la Croce rossa
annovera tra le sue componenti il Corpo militare e il Corpo
delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate. Non
si concepisce in quale maniera dei corpi militari a tutti gli
effetti possano essere integrati in un ente privato.
Pag. 4
L'articolo 14 del presente decreto-legge concerne le
attività trasfusionali della Croce rossa italiana ed è
motivato dalla esigenza di superare le difficoltà connesse
alle problematiche relative all'attuazione dell'articolo 19
della legge 4 maggio 1990, n. 107. Tali difficoltà non hanno
consentito finora di raggiungere concreti risultati sul piano
operativo, considerata anche la volontà della Croce rossa
italiana di mantenere il Centro nazionale trasfusione sangue
sito in Roma (Villa Ramazzini). A ciò si aggiungono le
difficoltà che incontra la regione Lazio a risolvere il
problema della sistemazione del personale del Centro, sia di
quello di ruolo della Croce rossa italiana, sia di quello in
servizio ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, nonché
soprattutto del numeroso personale precario, che è stato da
tempo utilizzato dalla Croce rossa italiana e che ha acquisito
indubbie caratteristiche di alta professionalità nel settore
trasfusionale.
L'articolo 15 riguarda l'utilizzo dei cittadini
extracomunitari o apolidi per l'esercizio di professioni
sanitarie e detta al riguardo norme migliorative più puntuali
e specifiche, rispetto alla vigente normativa concernente sia
il riconoscimento dei titoli
abilitanti sia l'utilizzo con contratti biennali di diritto
privato, come previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
L'articolo 16 mira a ricondurre nella competenza delle
unità sanitarie locali, senza contrastare quindi con la
normativa sulla semplificazione delle procedure
amministrative, l'autorizzazione alla produzione, al commercio
ed alla detenzione dei coloranti per alimenti, autorizzazione
che era stata già trasferita alle unità sanitarie locali per
effetto della legge n. 833 del 1978 e che la legge comunitaria
per il 1991 (articolo 57 della legge n. 142 del 1992) ha
invece attribuito al Ministero della sanità.
L'articolo 17 detta una specifica disciplina relativa al
risarcimento del danno per fatti commessi da parte degli
amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali,
delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
ospedalieri disciolti, prevedendo al riguardo la prescrizione
del relativo diritto in cinque anni.
L'articolo 18, infine, disciplina la conferma temporanea da
parte delle università dei rapporti convenzionali con il
personale medico laureato, subordinandola a rigorosi
criteri.
| |