Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


16997
DDL3570-0002
Progetto di legge Camera n. 3570 - testo presentato - (DDL11-3570)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3570. TESTIPDL
...C3570.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3570 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Con l'articolo 1 si intende
  ripianare la situazione debitoria collegata al funzionamento
  dell'asilo nido del Ministero della sanità, nonché prevedere
  il finanziamento per la sua gestione futura.
    Tale finanziamento era stato assicurato dalla legge 8
  gennaio 1986, n. 57, fino al 31 dicembre 1989.  Venuta a
  scadenza la data prevista dalla citata legge n. 57 del 1986,
  il Ministero si fece promotore di apposita iniziativa
  legislativa per assicurare la continuità dei servizi (Atto
  Camera n. 2417, X),
  ma il disegno di legge non terminò l' iter  a causa dello
  scioglimento delle Camere; successivamente, e nonostante fosse
  stata riconosciuta l'esigenza del servizio (tant'è che la
  legge finanziaria 1992 aveva previsto specifici accantonamenti
  nel fondo speciale di parte corrente), analoghe iniziative non
  si sono concluse positivamente.
    Pur in assenza di una soluzione legislativa l'asilo nido ha
  proseguito nel suo funzionamento venendo a determinare a
  favore del comune di Roma una posizione creditoria ammontante
  a lire 571.190.550.
 
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    Per dare soluzione a detta situazione debitoria, si propone
  di procedere alla riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 1104 (spese per l'informazione sanitaria ai fini
  della promozione della salute; spese per l'organizzazione e
  partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
  manifestazioni; spese per l'iscrizione a convegni, congressi
  ed altre manifestazioni; quote associative ad organismi
  internazionali) dello stato di previsione del Ministero della
  sanità per il 1994, che presenta una disponibilità di lire
  1.230.000.000.
    Con lo stesso provvedimento ci si propone poi di assicurare
  la continuazione del servizio, per la cui gestione si ipotizza
  la spesa di lire 150.000.000 annui, offrendo, come copertura
  dell'onere, la riduzione del citato capitolo 1104 di un
  importo pari alla spesa corrente per la gestione dell'asilo
  nido.
    L'articolo 2 modifica l'articolo 7, primo comma, della
  legge 24 luglio 1985, n. 409.
    Tale modifica, recependo espressamente quanto previsto
  dalla direttiva 78/687/CEE, consente una più precisa e
  puntuale applicazione della normativa comunitaria ai fini del
  riconoscimento di lauree in odontoiatria conseguite da
  cittadini comunitari che - in vari casi - non hanno però
  acquisito una completa formazione in Paesi della Comunità
  europea ma, almeno in parte e con diverso percorso formativo,
  in Paesi terzi.
    L'articolo 3 è motivato dall'esigenza di adeguarsi alla
  decisione 93/513/CEE, del 21 settembre 1993, con cui il
  Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha deliberato
  (sulla base della direttiva 85/73/CEE) che fino al 31 dicembre
  1993 il tasso di conversione da applicare per l'ECU è quello
  in vigore al 1^ settembre 1992 in materia di contributi da
  riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai
  controlli sanitari delle carni fresche.
    La disposizione dell'articolo 3 è quindi un atto dovuto in
  quanto la ricordata decisione è un atto che ha carattere
  vincolante per gli Stati membri.
    L'articolo 4 prevede la parziale modifica dell'articolo 15
  del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (commi 3 e 4),
  trasformando le previste sanzioni della chiusura e della
  decadenza dell'esercizio, in sanzioni pecuniarie
  amministrative.  Ciò in quanto, per la vendita di prodotti
  ritirati dal commercio, nei casi previsti dal comma 1 del
  medesimo articolo 15 vi è a monte anche la responsabilità del
  produttore.
    Lo stesso articolo prevede la soppressione di norme
  contenute nel predetto decreto legislativo relative alla
  sanzione di chiusura della farmacia, nonché la abrogazione del
  comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio
  1991, n. 178 (comma 1), e riduce del 50 per cento anche le
  sanzioni amministrative a carico dei medici.
    L'articolo 5, al comma 1 specifica quali distributori
  all'ingrosso siano esonerati dall'osservanza dei requisiti
  previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.
  538 del 1992, sulle dotazioni minime di medicinali.
    Il comma 2 è volto ad assicurare che la disposizione
  transitoria di cui all'articolo 13 del citato decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, possa trovare
  applicazione anche nei confronti dei produttori di gas
  medicinali che hanno presentato domanda di autorizzazione alla
  produzione in data posteriore a quella di entrata in vigore
  dello stesso decreto legislativo.
    L'ultimo comma, infine, è diretto a far sì che anche gli
  operatori che hanno potuto continuare l'attività di commercio
  all'ingrosso sulla base della disposizione transitoria
  dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 538 del 1992, si
  adeguino alla nuova normativa entro un congruo lasso di tempo
  (diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo
  decreto legislativo).
    L'articolo 6 del provvedimento in esame introduce una
  disciplina della pubblicità dei prodotti dietetici, degli
  integratori alimentari, dei prodotti di erboristeria, i quali
  ultimi, allo stato attuale, non essendo soggetti a forme di
  autorizzazione
 
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  alla immissione in commercio, maggiormente espongono i
  consumatori a forme di pubblicità fuorvianti, quando non
  propriamente ingannevoli, con rischi per la salute (vedasi, ad
  esempio, i prodotti cosiddetti dimagranti).
    L'articolo prevede, altresì, i casi in cui i prodotti sono
  esonerati dall'applicazione del regime autorizzatorio.
    L'articolo 7 ha lo scopo di consentire il mantenimento dei
  fondi previsti per gli indennizzi di cui al capitolo 2599
  dello stato di previsione del Ministero della sanità per il
  1993.
    L'articolo 8 è finalizzato a risolvere la problematica
  posta dalle strutture sanitarie operanti presso il Ministero
  degli affari esteri.
    L'articolo 9 introduce specifiche disposizioni in materia
  di vaccinazioni obbligatorie, pienamente in linea con i
  princìpi costituzionali e i più moderni orientamenti in tale
  materia.
    L'articolo 10 riformula in parte l'articolo 2 della legge
  n. 210 del 1992, precisando la natura dell'indennizzo previsto
  dall'articolo 1 di tale legge, i termini del riferimento alla
  indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo (nuovo
  comma 2) e prevedendo l'assegno  una tantum  in caso di
  morte (nuovi commi 3 e 4).  La modifica proposta non comporta
  maggiori oneri.
    L'articolo 11 prevede la facoltà del Ministero della sanità
  di effettuare visite di controllo sia autonomamente sia a
  richiesta da parte di pubbliche amministrazioni o degli
  interessati, ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari
  all'accertamento di lesioni ed infermità che danno diritto a
  pensione vitalizia, assegno annuo o ad indennità  una
  tantum,  ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle A e B).
    Le visite di controllo sono effettuate da un collegio
  medico presieduto dal direttore dell'ufficio medico legale del
  Ministero della sanità, da un medico del Servizio sanitario
  nazionale, con funzioni di relatore, e da un esperto scelto
  tra docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario
  nazionale.
    L'articolo 12 prevede un contributo ai comuni, a carico del
  Fondo sanitario nazionale e quindi senza oneri aggiuntivi, di
  lire 100 miliardi per l'assistenza sanitaria agli
  indigenti.
    L'articolo 13 è finalizzato a conservare alla Croce rossa
  italiana (CRI) la connotazione di ente pubblico.
    I motivi essenziali per i quali la CRI deve rimanere ente
  pubblico, qual è stata tuttora, abolendo quindi lo stato
  giuridico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 613 del 1980, che ha definito la CRI "ente
  privato d'interesse pubblico", si rifanno alla natura dei
  seguenti compiti assegnati alla stessa:
      sgombero e cura dei feriti e malati di guerra in tempo di
  guerra e di conflitti armati;
      svolgimento dei compiti di carattere sanitario e
  assistenziale connessi all'attività di difesa civile;
      disimpegno del servizio di ricerca e di assistenza dei
  prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
      integrazione dell'operato dello Stato nell'azione di
  assistenza sanitaria (attualmente la CRI svolge, tra l'altro,
  per conto del Ministero della sanità il servizio di pronto
  soccorso sanitario negli aeroporti nazionali ed internazionali
  aperti al traffico civile);
      trasporto infermi con 1.600 ambulanze e assistenza
  handicappati nei centri di Roma, Napoli, Bergamo, Firenze;
      scuole infermieri in diverse sedi;
      raccolta sangue.
    Inoltre si deve tener presente che in sede di proclamazione
  dei princìpi fondamentali della Croce rossa (XX Conferenza
  internazionale - Vienna 1965) è stato formalmente sancito il
  ruolo della Croce rossa come ente ausiliario dei poteri
  pubblici.
    In relazione a tutto ciò si rammenta che la Croce rossa
  annovera tra le sue componenti il Corpo militare e il Corpo
  delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate.  Non
  si concepisce in quale maniera dei corpi militari a tutti gli
  effetti possano essere integrati in un ente privato.
 
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    L'articolo 14 del presente decreto-legge concerne le
  attività trasfusionali della Croce rossa italiana ed è
  motivato dalla esigenza di superare le difficoltà connesse
  alle problematiche relative all'attuazione dell'articolo 19
  della legge 4 maggio 1990, n. 107.  Tali difficoltà non hanno
  consentito finora di raggiungere concreti risultati sul piano
  operativo, considerata anche la volontà della Croce rossa
  italiana di mantenere il Centro nazionale trasfusione sangue
  sito in Roma (Villa Ramazzini).  A ciò si aggiungono le
  difficoltà che incontra la regione Lazio a risolvere il
  problema della sistemazione del personale del Centro, sia di
  quello di ruolo della Croce rossa italiana, sia di quello in
  servizio ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, nonché
  soprattutto del numeroso personale precario, che è stato da
  tempo utilizzato dalla Croce rossa italiana e che ha acquisito
  indubbie caratteristiche di alta professionalità nel settore
  trasfusionale.
    L'articolo 15 riguarda l'utilizzo dei cittadini
  extracomunitari o apolidi per l'esercizio di professioni
  sanitarie e detta al riguardo norme migliorative più puntuali
  e specifiche, rispetto alla vigente normativa concernente sia
  il riconoscimento dei titoli
  abilitanti sia l'utilizzo con contratti biennali di diritto
  privato, come previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
    L'articolo 16 mira a ricondurre nella competenza delle
  unità sanitarie locali, senza contrastare quindi con la
  normativa sulla semplificazione delle procedure
  amministrative, l'autorizzazione alla produzione, al commercio
  ed alla detenzione dei coloranti per alimenti, autorizzazione
  che era stata già trasferita alle unità sanitarie locali per
  effetto della legge n. 833 del 1978 e che la legge comunitaria
  per il 1991 (articolo 57 della legge n. 142 del 1992) ha
  invece attribuito al Ministero della sanità.
    L'articolo 17 detta una specifica disciplina relativa al
  risarcimento del danno per fatti commessi da parte degli
  amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali,
  delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
  ospedalieri disciolti, prevedendo al riguardo la prescrizione
  del relativo diritto in cinque anni.
    L'articolo 18, infine, disciplina la conferma temporanea da
  parte delle università dei rapporti convenzionali con il
  personale medico laureato, subordinandola a rigorosi
  criteri.
 
DATA=940108 FASCID=DDL11-3570 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3570 TOTPAG=0018 TOTDOC=0024 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0004 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=357000 00 FASCIDC=11DDL3570 SORTNAV=0357000 000 00000 ZZDDLC3570 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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