Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17004
DDL3570-0009
Progetto di legge Camera n. 3570 - testo presentato - (DDL11-3570)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C3570. TESTIPDL
...C3570.
...Decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3570 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, è soppresso.
      2.  Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
      "3.  Al farmacista che pone in vendita o detiene per la
  vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti
  dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la
  sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
  unmilionecinquecentomila".
      3.  Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
      "4.  Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per più di
  due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal
  comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa
  da lire unmilione a lire tremilioni".
      4.  Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il
  secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
  modificazioni, sono soppressi.
      5.  Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4 e
  all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono
  ridotte del 50 per cento.
      6.  Le irregolarità commesse nella fase di compilazione
  delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
  pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
  assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
  amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
  commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
  medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
      7.  Qualora le commissioni evidenzino reiterate
  irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne
  danno comunicazione all'autorità giudiziaria.
 
DATA=940108 FASCID=DDL11-3570 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3570 TOTPAG=0018 TOTDOC=0024 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=008 PAGFIN=0012 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=357000 00 FASCIDC=11DDL3570 SORTNAV=0357000 000 00000 ZZDDLC3570 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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