| 1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990,
n. 107, è sostituito dal seguente:
"2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana,
ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i
relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa
italiana.".
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990,
n. 107, è sostituito dal seguente:
"3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è
effettuato con provvedimento del presidente della giunta
regionale in conformità con le disposizioni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.".
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