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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17022
DDL3570-0003
Relazione Camera n. 3570-A (DDL11-3570-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3570A. TESTIPDL
...C3570A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3570A ZZ11 ZZDC ZZRM
        All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
      "1- bis.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1994
  le spese di cui al capitolo 2599 dello stato di previsione del
  Ministero della sanità sono da considerare di natura
  obbligatoria".
      All'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal
  seguente:
      "4.  Ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle
  vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico
  specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per
  l'unità sanitaria locale".
      Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
      "Art. 10- bis.  - 1.  Il comma 4 dell'articolo 4
  della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal
  seguente:
      "4.  Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione
  delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle  A  ed
  E  annesse al testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
  sostituite dalle tabelle A ed E allegate al decreto del
  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834".
      Art. 10- ter.  - 1.  Il comma 1 dell'articolo 8
  della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal
  seguente:
      "1.  L'assegno non reversibile previsto dall'articolo 2,
  comma 1, è liquidato dal Ministero della sanità e corrisposto
  dalla direzione provinciale del tesoro competente per
  territorio, secondo le modalità che saranno fissate con
  decreto del Ministro del tesoro.  L'assegno  una tantum
  previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2 è corrisposto
  direttamente dal Ministero della sanità".
      2.  Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1
  dell'articolo 8 della legge 25 febraio 1992, n. 210, come
  sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto".
 
                               Pag. 4
 
        All'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti
  commi:
      "1- bis.  I compensi da liquidare ai componenti del
  collegio medico dell'ufficio medico legale del Ministero della
  sanità per l'attività di cui al comma 1 sono fissati nella
  misura di lire 50.000 per ogni giornata di seduta, ed
  integrati nella misura di lire 10.000 per ciascun soggetto
  visitato, in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 1
  della legge 10 dicembre 1984, n. 852.
      1- ter.  All'onere derivante dall'applicazione del
  comma 1- bis,  valutato annualmente in lire 7.500.000, si
  provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538
  dello stato di previsione del Ministero della sanità per
  l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli
  esercizi successivi".
        All'articolo 15:
        al comma 1, dopo le parole:  "A decorrere dal 1^
  gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o
  apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie"  sono
  inserite le seguenti:  "ausiliarie, delle arti ausiliarie
  delle professioni sanitarie";
          al comma 2, le parole:  "esclusivamente
  nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente"  sono
  soppresse;
          il comma 4 è sostituito dal seguente:
      "4.  L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti
  biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo
  9, comma 4, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39, è consentito fino al 31 dicembre 1994".
        All'articolo 16, al comma 1, le parole:  "unità
  sanitaria locale"  sono sostituite dalle seguenti:
  "autorità sanitaria locale".
      L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
      "Art. 17. - 1.  Per i fatti verificatisi prima della
  data di entrata in vigore del presente decreto si applicano,
  per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte
  dei conti in materia contabile ed amministrativa, le
  disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423".
      All'articolo 18, al comma 2, l'ultimo periodo è
  soppresso.
 
DATA=940108 FASCID=DDL11-3570-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3570 TOTPAG=0012 TOTDOC=0023 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=357000A00 FASCIDC=11DDL3570 A SORTNAV=0357000A000 00000 ZZDDLC3570A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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