| All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1- bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994
le spese di cui al capitolo 2599 dello stato di previsione del
Ministero della sanità sono da considerare di natura
obbligatoria".
All'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle
vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico
specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per
l'unità sanitaria locale".
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
"Art. 10- bis. - 1. Il comma 4 dell'articolo 4
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal
seguente:
"4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione
delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed
E annesse al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituite dalle tabelle A ed E allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834".
Art. 10- ter. - 1. Il comma 1 dell'articolo 8
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal
seguente:
"1. L'assegno non reversibile previsto dall'articolo 2,
comma 1, è liquidato dal Ministero della sanità e corrisposto
dalla direzione provinciale del tesoro competente per
territorio, secondo le modalità che saranno fissate con
decreto del Ministro del tesoro. L'assegno una tantum
previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2 è corrisposto
direttamente dal Ministero della sanità".
2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1
dell'articolo 8 della legge 25 febraio 1992, n. 210, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
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All'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"1- bis. I compensi da liquidare ai componenti del
collegio medico dell'ufficio medico legale del Ministero della
sanità per l'attività di cui al comma 1 sono fissati nella
misura di lire 50.000 per ogni giornata di seduta, ed
integrati nella misura di lire 10.000 per ciascun soggetto
visitato, in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 1
della legge 10 dicembre 1984, n. 852.
1- ter. All'onere derivante dall'applicazione del
comma 1- bis, valutato annualmente in lire 7.500.000, si
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538
dello stato di previsione del Ministero della sanità per
l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli
esercizi successivi".
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: "A decorrere dal 1^
gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o
apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie" sono
inserite le seguenti: "ausiliarie, delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie";
al comma 2, le parole: "esclusivamente
nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente" sono
soppresse;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti
biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è consentito fino al 31 dicembre 1994".
All'articolo 16, al comma 1, le parole: "unità
sanitaria locale" sono sostituite dalle seguenti:
"autorità sanitaria locale".
L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per i fatti verificatisi prima della
data di entrata in vigore del presente decreto si applicano,
per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte
dei conti in materia contabile ed amministrativa, le
disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423".
All'articolo 18, al comma 2, l'ultimo periodo è
soppresso.
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