| 1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, è soppresso.
2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
"3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la
vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti
dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
unmilionecinquecentomila".
3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:
"4. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per più di
due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal
comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa
da lire unmilione a lire tremilioni".
4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, sono soppressi.
5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4 e
all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono
ridotte del 50 per cento.
6. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione
delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate
irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne
danno comunicazione all'autorità giudiziaria.
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