| 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1,
comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato
nella misura di cui
Pag. 9
alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177,
come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n.
111.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una
somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte,
spetta un assegno una tantum nella misura di lire 50
milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge,
figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori,
fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale".
| |