Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17038
DDL3570-0019
Relazione Camera n. 3570-A (DDL11-3570-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C3570A. TESTIPDL
...C3570A.
...Decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3570A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1994, l'utilizzo di
  cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle
  professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è
  consentito ai presidi sanitari privati nell'ambito di un
  rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contigenti
  fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
  il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano.  L'utilizzo da parte dei presidi sanitari
  pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può
  essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta
  della regione per periodi predeterminati ed esigenze di
  carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata
  annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del
  periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.
      2.  Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n.
  752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti
  conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini
  extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia
  o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per
  esercitare una professione o un'arte sanitaria ai sensi del
  comma 1.  Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco
  dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento
  di titoli abilitanti.  Il riconoscimento del titolo consente,
  previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente,
  l'esercizio professionale esclusivamente nell'ambito di un
  rapporto di lavoro dipendente.  I collegi professionali
  provvedono, previo accertamento della conoscenza della lingua
  italiana, all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle
  disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
  italiana.
      3.  I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a
  comunicare al Ministero della sanità il nominativo del
  cittadino extracomunitario o apolide assunto, con
  l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre
  giorni dalla data dell'assunzione.
 
                              Pag. 11
 
      4.  L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti
  biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo
  9, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, è consentito
  fino al 31 dicembre 1994.
 
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