Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17060
DDL3572-0006
Progetto di legge Camera n. 3572 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3572)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3572. TESTIPDL
...C3572.
...Decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1993. Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3572 ZZ11 ZZDL ZZTR
         (Nuova disciplina delle attività portuali).
      1.  L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo
  comma, del codice della navigazione sono abrogati.  Sono
  parimenti abrogati, a partire dal novantesimo giorno
  successivo alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo,
 
                              Pag. 10
 
  secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo,
  112, 116, comma primo, n.2), 1171, comma primo, n.1), e 1172
  del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti
  nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per
  l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
  n.328, per le parti afferenti la navigazione marittima.  E'
  altresì abrogato l'articolo 1279 del codice della navigazione
  a decorrere dal 1^ gennaio 1996.
      2.  La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali
  di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere
  delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle
  complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della
  misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è
  esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle
  autorità marittime.
      3.  L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2,
  espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto
  ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito,
  del capo del compartimento marittimo.
      4.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
  comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso
  dei seguenti requisiti:
        a)  iscrizione nel registro degli esercenti di
  commercio presso le camere di commercio e, se si tratta di
  imprese collettive, nel registro delle società presso il
  tribunale civile, o titolo equipollente per le imprese
  appartenenti agli Stati membri della Comunità economica
  europea;
        b)  capacità tecnico-organizzativa adeguata al
  volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da
  svolgere;
        c)  capacità finanziaria e di capitale adeguata
  all'attività da espletare;
        d)  organico di lavoratori da assumere alle
  dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.
      5.  Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono
  pubbliche.  Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui
  al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o
  all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei
  confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva
  variazione.
      6.  Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a
  far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi
  dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità
  temporanea o distacco.
      7.  L'impresa autorizzata all'esercizio di attività
  portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente
  portuale o, laddove non istituito, dall'autorità marittima,
  deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura
  determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità
  marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle
  attività da espletare.
      8.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono
  ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali
  tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei
  requisiti di cui al comma 4.
 
                              Pag. 11
 
      9.  Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata
  annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o
  l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione
  delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso
  di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al
  rinnovo.
      10.  L'autorizzazione può essere sospesa o revocata
  allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti
  di cui al comma 4.
      11.  Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
  articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono
  tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed
  esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel
  settore.
      12.  L'ente portuale o l'autorità marittima possono
  rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di
  operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle
  navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale
  adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di
  apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate
  dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in
  relazione alle attività da espletare.
 
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