| (Nuova disciplina delle attività portuali).
1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo
comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono
parimenti abrogati, a partire dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo,
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secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo,
112, 116, comma primo, n.2), 1171, comma primo, n.1), e 1172
del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti
nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.328, per le parti afferenti la navigazione marittima. E'
altresì abrogato l'articolo 1279 del codice della navigazione
a decorrere dal 1^ gennaio 1996.
2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali
di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere
delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle
complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della
misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è
esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle
autorità marittime.
3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2,
espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto
ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito,
del capo del compartimento marittimo.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro degli esercenti di
commercio presso le camere di commercio e, se si tratta di
imprese collettive, nel registro delle società presso il
tribunale civile, o titolo equipollente per le imprese
appartenenti agli Stati membri della Comunità economica
europea;
b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al
volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da
svolgere;
c) capacità finanziaria e di capitale adeguata
all'attività da espletare;
d) organico di lavoratori da assumere alle
dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.
5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono
pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui
al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o
all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei
confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva
variazione.
6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a
far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi
dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità
temporanea o distacco.
7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività
portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente
portuale o, laddove non istituito, dall'autorità marittima,
deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura
determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità
marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle
attività da espletare.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono
ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali
tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 4.
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9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata
annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o
l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione
delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso
di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al
rinnovo.
10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata
allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti
di cui al comma 4.
11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono
tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed
esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel
settore.
12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono
rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di
operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle
navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale
adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di
apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate
dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in
relazione alle attività da espletare.
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