| (Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi
portuali).
1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V,
titoli V e VI, del codice civile.
2. La società di cui al comma 1, che subentra alla
compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti
patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere
attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in
possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio
organico ed individuando l'eventuale personale in esubero
secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità
marittima.
3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa
svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non
può procedere all'assunzione di altro personale e può
limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco,
nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le
imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze
organizzative ed operative.
4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a
parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono
accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti
degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e
la qualifica rivestita.
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