| (Disposizioni transitorie).
1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei
gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e
barcaioli, si applica il
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disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917.
2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta
sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e
delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa
di lire 100.000, e non costituiscono presupposto per
l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili.
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