| (Norme in favore dei lavoratori portuali).
1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 7 settembre 1992, n.370, convertito dalla legge
5 novembre 1992, n.428, è differito al 31 dicembre 1993, nel
limite di ulteriori 1.000 unità.
2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente
negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno
1994.
3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai
sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui
ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 6, del decretolegge 22 gennaio 1990,
n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n.58, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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