| (Commissioni consultive).
1. E' istituita in ogni porto, previa approvazione del
Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva,
composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati
dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al
comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta
dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità
marittima.
2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il
proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e
sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali,
su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.
3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è
istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal
direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta
da tre rappresentanti delle
associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato
di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello
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nazionale, da un dirigente del Ministero della marina
mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei
porti italiani.
4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi
sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa
sottoposte dal Ministro della marina mercantile.
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