Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17065
DDL3572-0011
Progetto di legge Camera n. 3572 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3572)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C3572. TESTIPDL
...C3572.
...Decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1993. Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3572 ZZ11 ZZDL ZZTR
  (Nuova disciplina della concessione delle aree
                          demaniali
                      e delle banchine).
      1.  Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale
  destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci,
  oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di
  preminente interesse commerciale o industriale, possono essere
  date in concessione, qualora non sia possibile la loro
  utilizzazione ad uso governativo, alle imprese di cui
  all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite
  dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al
  fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di
  condizioni tra gli operatori.
      2.  Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è
  subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto
  concessorio, dei seguenti requisiti:
        a)  presentazione, all'atto della richiesta, di un
  piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo
  fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e
  determinante per l'incremento dei traffici e la produttività
  del porto;
        b)  sussistenza di adeguate attrezzature tecniche
  ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo
  produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato
  per conto proprio e di terzi.
      3.  La durata ed il canone della concessione sono
  determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti
  utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da
  assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse
  dei traffici e dell'economia nazionale.
      4.  L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve
  esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la
  concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di
  altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in
  spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in
  concessione.
      5.  L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità
  marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza
  annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in
  possesso al momento del rilascio della concessione e
  l'attuazione del piano di investimenti.
      6.  La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte
  del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli
  obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto
  concessorio.
      7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il
  concessionario non abbia i requisiti di cui al presente
  articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di
  sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.
 
                              Pag. 14
 
      8.  Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della
  decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in
  vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del
  soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai
  sensi del presente articolo.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3572 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3572 TOTPAG=0014 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=008 PAGFIN=0014 RIGFIN=006 UPAG=SI PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=357200 00 FASCIDC=11DDL3572 SORTNAV=0357200 000 00000 ZZDDLC3572 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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