| (Nuova disciplina della concessione delle aree
demaniali
e delle banchine).
1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale
destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci,
oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di
preminente interesse commerciale o industriale, possono essere
date in concessione, qualora non sia possibile la loro
utilizzazione ad uso governativo, alle imprese di cui
all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite
dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al
fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di
condizioni tra gli operatori.
2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è
subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto
concessorio, dei seguenti requisiti:
a) presentazione, all'atto della richiesta, di un
piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo
fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e
determinante per l'incremento dei traffici e la produttività
del porto;
b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche
ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo
produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato
per conto proprio e di terzi.
3. La durata ed il canone della concessione sono
determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti
utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da
assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse
dei traffici e dell'economia nazionale.
4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve
esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la
concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di
altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in
spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in
concessione.
5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità
marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza
annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in
possesso al momento del rilascio della concessione e
l'attuazione del piano di investimenti.
6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte
del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli
obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto
concessorio.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il
concessionario non abbia i requisiti di cui al presente
articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di
sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.
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8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della
decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del
soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai
sensi del presente articolo.
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