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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17069
DDL3573-0002
Progetto di legge Camera n. 3573 - testo presentato - (DDL11-3573)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3573. TESTIPDL
...C3573.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3573 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento è
  finalizzato a consentire alle piccole e medie imprese
  creditrici dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate,
  per le quali abbia operato a
  norma del decreto-legge di soppressione dell'EFIM la
  sospensione dei crediti da esse vantati, di soprassedere al
  pagamento delle imposte (IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA) per un
  periodo corrispondente alla
 
                               Pag. 2
 
  durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque
  non oltre il 20 gennaio 1995.
    La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza
  dell'ammontare dei crediti vantati, risultanti dall'elenco dei
  crediti approvato dal Ministro del tesoro ovvero da
  certificazione degli amministratori delle società
  creditrici.
    Il provvedimento risponde a due esigenze, l'una di
  carattere economico-finanziario, l'altra di tipo
  equitativo.
    Invero, soprattutto le piccole e medie imprese creditrici
  dell'EFIM e delle società controllate, già duramente provate
  dalla difficile congiuntura economica, cui si assomma la
  sospensione dei pagamenti dei crediti disposta dal citato
  decretolegge di soppressione dell'EFIM, rischiano in molti
  casi di entrare in una situazione di gestione insostenibile
  (come già verificatosi in vari casi), qualora le stesse
  fossero anche costrette ad effettuare il pagamento delle
  pendenze fiscali in scadenza di fine anno.
    In secondo luogo, è necessario prendere atto che nel quadro
  degli interventi assunti in tempi diversi a favore del
  soppresso EFIM, i crediti commerciali non hanno trovato la
  stessa salvaguardia dei crediti finanziari.  Come è noto, gli
  acconti ai sensi della cosiddetta "legge Prodi"
  (cioè del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95) non hanno
  superato il 30 per cento dell'esposizione.
    Posto che il pagamento dell'IVA dovrebbe essere effettuato
  entro il 27 dicembre 1993, il provvedimento di sospensione dei
  termini per il pagamento delle imposte dovrebbe essere
  adottato con la massima urgenza.
    Si ritiene opportuno, peraltro, far presente che il
  provvedimento appare compatibile con gli orientamenti
  comunitari che, come è noto, riservano un trattamento di
  favore alle imprese di minore dimensione, tenuto conto altresì
  che non si tratta di un aiuto vero e proprio ma di uno
  spostamento di qualche mese del pagamento di quanto dovuto per
  imposte.
    L'articolo 2 del decreto riproduce un emendamento già
  esaminato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge
  18 novembre 1993, n.462, finalizzato a ricondurre nell'ambito
  delle procedure dell'amministrazione straordinaria di cui alla
  "legge Prodi" anche le situazioni di insolvenza che, in
  ragione della loro rilevanza e per le conseguenti
  ripercussioni sul piano occupazionale, presentano
  caratteristiche assimilabili a quelle già disciplinate
  nell'ambito delle predette procedure.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3573 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3573 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=020 PAGFIN=0002 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=357300 00 FASCIDC=11DDL3573 SORTNAV=0357300 000 00000 ZZDDLC3573 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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