| Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento è
finalizzato a consentire alle piccole e medie imprese
creditrici dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate,
per le quali abbia operato a
norma del decreto-legge di soppressione dell'EFIM la
sospensione dei crediti da esse vantati, di soprassedere al
pagamento delle imposte (IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA) per un
periodo corrispondente alla
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durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque
non oltre il 20 gennaio 1995.
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza
dell'ammontare dei crediti vantati, risultanti dall'elenco dei
crediti approvato dal Ministro del tesoro ovvero da
certificazione degli amministratori delle società
creditrici.
Il provvedimento risponde a due esigenze, l'una di
carattere economico-finanziario, l'altra di tipo
equitativo.
Invero, soprattutto le piccole e medie imprese creditrici
dell'EFIM e delle società controllate, già duramente provate
dalla difficile congiuntura economica, cui si assomma la
sospensione dei pagamenti dei crediti disposta dal citato
decretolegge di soppressione dell'EFIM, rischiano in molti
casi di entrare in una situazione di gestione insostenibile
(come già verificatosi in vari casi), qualora le stesse
fossero anche costrette ad effettuare il pagamento delle
pendenze fiscali in scadenza di fine anno.
In secondo luogo, è necessario prendere atto che nel quadro
degli interventi assunti in tempi diversi a favore del
soppresso EFIM, i crediti commerciali non hanno trovato la
stessa salvaguardia dei crediti finanziari. Come è noto, gli
acconti ai sensi della cosiddetta "legge Prodi"
(cioè del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95) non hanno
superato il 30 per cento dell'esposizione.
Posto che il pagamento dell'IVA dovrebbe essere effettuato
entro il 27 dicembre 1993, il provvedimento di sospensione dei
termini per il pagamento delle imposte dovrebbe essere
adottato con la massima urgenza.
Si ritiene opportuno, peraltro, far presente che il
provvedimento appare compatibile con gli orientamenti
comunitari che, come è noto, riservano un trattamento di
favore alle imprese di minore dimensione, tenuto conto altresì
che non si tratta di un aiuto vero e proprio ma di uno
spostamento di qualche mese del pagamento di quanto dovuto per
imposte.
L'articolo 2 del decreto riproduce un emendamento già
esaminato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge
18 novembre 1993, n.462, finalizzato a ricondurre nell'ambito
delle procedure dell'amministrazione straordinaria di cui alla
"legge Prodi" anche le situazioni di insolvenza che, in
ragione della loro rilevanza e per le conseguenti
ripercussioni sul piano occupazionale, presentano
caratteristiche assimilabili a quelle già disciplinate
nell'ambito delle predette procedure.
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