| La sospensione dei termini per il versamento delle
imposte sul reddito e sul patrimonio di impresa nonché sul
valore aggiunto, nei confronti delle piccole e medie imprese
creditrici del soppresso EFIM individuate nel comma 1
dell'articolo 1, concerne imposte la cui entità complessiva
può essere stimata in circa lire 1.100-1.200 miliardi, pari
alla entità dei crediti vantati dalle predette imprese il cui
pagamento è sospeso dal 18 luglio 1992.
Poiché la sospensione dei termini opera per l'intero anno
1994, verrà a mancare in detto esercizio nelle casse statali
l'introito della predetta somma con la conseguente necessità
di dover ricorrere al mercato finanziario, con emissione di
titoli dello Stato, per far fronte al predetto temporaneo
minore incasso.
L'onere che deriverà al bilancio statale, per gli
interessi da corrispondere ai sottoscrittori dei titoli emessi
pari al controvalore del predetto minore gettito di imposta,
può valutarsi in circa lire 110 miliardi ed alla sua copertura
si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.487 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33 del
1993, per il solo anno 1994 e per il predetto importo di lire
110 miliardi.
Ciò si rende possibile in quanto la Cassa depositi e
prestiti non ha ancora esaurito l'intervento finanziario
previsto in complessive lire 9.000 miliardi dal comma 3 del
citato articolo 5, essendo alla data attuale inferiore ai
7.000 miliardi l'importo complessivo delle obbligazioni
emesse, delle anticipazioni di cassa corrisposte e degli
interessi di preammortamento capitalizzati, di guisa che lo
stanziamento iscritto in bilancio per il rimborso alla
predetta Cassa dal 1994 degli oneri di ammortamento,
autorizzato dalla norma richiamata (cap. 4592 Tesoro),
presenta margini ampiamente sufficienti per fare fronte,
limitatamente all'anno 1994, alla copertura dell'onere recato
dal presente provvedimento d'urgenza.
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