| 1. Nei confronti delle piccole e medie imprese
individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione
delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio
1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal
medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33, opera, a
decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei
crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai
versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio
di impresa, nonché l'imposta sul valore aggiunto, da versarsi
o iscritte a ruolo.
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(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1993.
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2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a
concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano
dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione
dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione
avente data certa ed asseverata dagli amministratori
responsabili delle società creditrici.
3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la
stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle
società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma
1, del decretolegge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33, e comunque
non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.
4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del
presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno
1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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