| 1. All'articolo 1- bis del decreto-legge 30 gennaio
1979, n.26, covertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n.95, e successive modificazioni ed integrazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 1- bis. Sono inoltre soggette alla procedura di
amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in
stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo
Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico
per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale
versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per
finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed
attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo
triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai
criteri previsti dall'articolo 1, comma primo, non inferiore
ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti
concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di
opposizione.".
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