Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17080
DDL3573-0005
Relazione Camera n. 3573-A (DDL11-3573-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3573A. TESTIPDL
...C3573A.
...Decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3573A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Nei confronti delle piccole e medie imprese
  individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione
  delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio
  1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal
  medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del
  decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33, opera, a
  decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei
  crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai
  versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio
  di impresa, nonché l'imposta sul valore aggiunto, da versarsi
  o iscritte a ruolo.
    (*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31
  dicembre 1993.
 
                               Pag. 5
 
      2.  La sospensione dei versamenti è ammessa fino a
  concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano
  dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione
  dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione
  avente data certa ed asseverata dagli amministratori
  responsabili delle società creditrici.
      3.  La sospensione del pagamento delle imposte avrà la
  stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle
  società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma
  1, del decretolegge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33, e comunque
  non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.
      4.  All'onere complessivo derivante dall'applicazione del
  presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno
  1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994,
  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9,
  del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33.
      5.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3573-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3573 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=022 PAGFIN=0005 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=357300A00 FASCIDC=11DDL3573 A SORTNAV=0357300A000 00000 ZZDDLC3573A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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