Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17085
DDL3574-0003
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
Pag. 23 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZRT ZZPR
      La norma di cui all'articolo 38 è diretta a consentire
  alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel
  suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del
  cittadino straniero nel contesto territoriale, superando
  l'ottica della prima accoglienza.
      Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno
  prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed
  integrati che devono essere diretti ad assicurare
  all'immigrato migliori condizioni sociali.
      All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante
  utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello
  stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
  ministri per l'anno 1992.
      Relativamente all'articolo 40, comma 2, il quadro di
  spesa viene a definirsi nei seguenti termini:
  Personale di segreteria: Ambasciatore
  a riposo ......................        L.  28.250.000
  Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una
  media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti
  tradotti nel periodo
  trascorso .....................         "  11.250.000
  Spese di missione per delegazioni italiane in commissioni
  miste (incluse spese di interpretariato
  per circa 15 incontri) ........         "   4.000.000
  Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (articolo
  7 legge n.73 del 1977 -
  13.000.000x2) .................         "  26.000.000
                       Totale ...        L.  99.500.000
         Totale (cifra tonda) ...        L. 100.000.000
       Per gli anni 1995 e 1996 la spesa si riduce della
  metà.
      Riguardo all'articolo 40, comma 3, si fa presente che
  trattasi della realizzazione di un complesso programma di
  opere di natura idraulica che comporta la seguente
  articolazione funzionale:
        a)  creazione di un serbatoio di rifasamento ed
  accoglimento delle acque;
        b)  realizzazione della rete di adduzione;
 
                              Pag. 24
 
        c)  realizzazione della rete di distribuzione;
        d)  costruzione dell'impianto di trattamento e
  depurazione delle acque.
      Gli studi preliminari espletati al riguardo e la
  progettazione già eseguita indicano in non meno di 75 miliardi
  il fabbisogno complessivo, di cui al punto  a),  e in 25
  miliardi complessivamente quello di cui ai restanti punti.
  Trattasi tuttavia di una ripartizione non rigida e quindi
  suscettibile di verifica e anche di aggiustamenti compensativi
  in sede di attuazione degli interventi.
      La norma di cui all'articolo 45 è diretta a consentire
  l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol Spa dei controlli
  nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa
  comunitaria.
      Attualmente il costo dei controlli effettuati
  dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un
  impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi
  tecnici ed amministrativi per strutture e supporti.  Con tale
  organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto
  degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva,
  nonché alla commercializzazione di intervento del prodotto
  medesimo.
      Le somme, la cui erogazione è consentita dal
  provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un
  settimo del fabbisogno complessivo delle spese di
  funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.
      La restante quota parte del finanziamento è disposta
  annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri
  derivanti dall'attività dell'Agecontrol.
      Le disposizioni dell'articolo 58 che comportano maggiori
  oneri sono quelle contenute nei commi 1, 2, 3 e 5, la cui
  quantificazione viene qui di seguito illustrata voce per
  voce.
  Comma 1  (proroga della missione italiana sul
  Danubio).
      Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i
  criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni
  determinato dal 1^ gennaio al 30 giugno 1994, anche sulla base
  dei dati risultanti dall'esperienza del primo periodo della
  missione.
  Spese per il personale
      La forza complessiva del personale della Guardia di
  finanza impiegato nelle operazioni è di 81 unità, così
  suddivisa:
        Ufficiali 7;
        Sottufficiali 36;
        Appuntati e Finanzieri 38.
      Gli oneri sono riferiti a:
        trattamento economico aggiuntivo.
 
                              Pag. 25
 
      L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al
  personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà
  schierato a Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato
  determinato prendendo a base il valore della diaria prevista
  per la Romania e l'Ungheria.  Tenuto conto della particolare
  rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata
  dell'indennità speciale pari al 70 per cento, conformemente
  alle analoghe missioni precedenti.  In allegato 1 è stato
  riportato, a titolo di paragone, il trattamento relativo al
  pesonale impiegato all'estero in condizioni similiari.
      Gli oneri sono pertanto quantificati in lire
  4.000.000.000 (allegato 2);
        trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio
  1982, n.301, nonché copertura assicurativa per le unità
  navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per
  decreto, alla guida dei mezzi stranieri.
  Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il
  trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e
  per l'avvicendamento del personale.
      Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello
  praticato per gli altri contingenti italiani in servizio
  all'estero.
      Il calcolo tiene conto della forza media presunta
  impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali
  annui lordi.
      Si sono, altresì, presi in considerazione i costi
  derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai
  natanti, agli automezzi ed ai materiali impiegati
  nell'operazione.  Inoltre, l'abilitazione del personale alla
  conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista
  dal presente decreto, ha determinato ulteriori oneri
  assicurativi.
      Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative
  all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro
  ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in
  parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti
  nazionali.
      Gli oneri per il trasferimento dei materiali e
  l'avvicendamento del personale tengono conto:
        della necessità di noleggiare navi traghetto per il
  rientro dei mezzi e materiali dalle zone di operazione nel
  territorio nazionale;
        della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il
  supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza,
  eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei
  materiali con cadenza periodica;
        delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di
  operazioni.
      L'importo previsto per il complesso di tali oneri è
  quantificato in lire 3.584.609.000.
      La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle
  esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire
  7.584.609.000.
 
                              Pag. 26
 
                                                    ALLEGATO 1
   DIARIE GIORNALIERE COMPRENSIVE DELL'INDENNITA' SPECIALE
  CORRISPOSTE AL PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI
                          ALL'ESTERO
                       (Dollari/giorno)
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 27
 
  RIEPILOGO DEL PERSONALE E DEL RELATIVO TRATTAMENTO
                          ECONOMICO
  (Periodo dal 1^ gennaio al 30 giugno 1994 = giorni
                             181)
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 28
 
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 29
 
  Comma 2  (contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia
  per il programma di lotta antigrandine con Slovenia e
  Croazia).
      Nel quadro del programma comune in oggetto l'Ente
  regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura
  della regione FriuliVenezia Giulia si è attrezzato di un radar
  calcolatore meteorologico e ha svolto numerose attività di
  ricerca, avvalendosi anche del contributo statale di 2
  miliardi annui.  L'impegno finanziario per il 1994 prevede una
  serie di spese riguardanti, tra l'altro, la gestione e
  manutenzione del radar, le attrezzature di laboratorio, gli
  studi di nucleazione nubi con aereo-meteo, l'ampliamento della
  rete di stazioni sinottiche e agrometeorologiche, che superano
  largamente il contributo di 2 miliardi.
        (Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per
  interventi a favore della minoranza slovena in Italia).
      Per l'attuazione di tali interventi la regione
  Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 5
  settembre 1991, n.46 che comprende l'erogazione di una serie
  di contributi di parte corrente a enti culturali sloveni
  (quali il Teatro Stabile, il Centro musicale, la Biblioteca
  nazionale) e ad altri enti minori per attività artistiche
  ricreative eccetera, nonché contributi per spese
  d'investimento in edilizia teatrale e scolastica e in opere
  museali.
      Tali iniziative di sostegno proseguiranno e si
  intensificheranno in avvenire, rendendo necessaria la proroga
  del contributo statale al 1994.
        (Finanziamento di interventi a favore della minoranza
  italiana in Slovenia e Croazia).
      Lo stanziamento di lire 4 miliardi è stato utilizzato
  nell'anno 1993 mediante la Convenzone stipulata tra il
  Ministero affari esteri e l'Università popolare di Trieste per
  la realizzazione di lavori indicati dalle Comunità italiane in
  Istria e dall'Unione italiana di Fiume, d'intesa con la
  regione Friuli-Venezia Giulia.
      Con tale Convenzione si prevede anche la costituzione di
  un "Fondo di garanzia" da utilizzare tramite il sistema
  bancario italiano operante in Slovenia e Croazia a favore
  dell'Associazione imprenditori privati italiani
  dell'Istria.
      Parecchi lavori (per esempio la costruzione di scuole e
  delle sedi delle Comunità) sono stati previsti dalla
  Convenzione limitatamente alla prima fase e saranno completati
  nel prossimo esercizio finanziario.
      Pertanto il Ministero degli affari esteri dovrà procedere
  alla stipulazione di una nuova Convenzione nel 1994 per
  completare i suddetti lavori ed effettuare gli ulteriori
  interventi che saranno indicati dalle Associazioni sopra
  menzionate.
      Di qui l'esigenza di prorogare lo stanziamento di 4
  miliardi che sarà appena sufficiente a realizzare le
  iniziative prevedibili.
 
                              Pag. 30
 
  Comma 3.  La disposizione in esame prevede la
  prosecuzione, per il 1994 degli interventi a carattere
  economico e socio-assistenziale già previsti dalla legge n.344
  del 15 ottobre 1991 in favore dei connazionali profughi
  rientrati nel territorio nazionale in data successiva alla
  emanazione di appositi decreti di stato di necessità al
  rimpatrio.
      Come è noto, gli interventi si sostanziano in una
  elargizione  una tantum  delle seguenti provvidenze (che
  ovviamente sono connesse all'accertamento di determinati
  requisiti soggettivi):
          a)  una indennità di sistemazione pari a lire
  4.000.000;
          b)  un contributo alloggiativo pari a lire 40.000
  al giorno per un massimo di 6 mesi;
          c)  un eventuale sussidio straordinario non
  quantificato (da erogarsi solo nei casi di particolare stato
  di bisogno) richiamato dall'articolo 8 della legge-base n.763
  del 1981.
      Considerate le risultanze degli esercizi precedenti che
  hanno comportato, per l'applicazione della citata norma, le
  seguenti spese:
        esercizio finanziario 1991: nessun onere (la norma è
  entrata in vigore il 15 ottobre 1991);
        esercizio finanziario 1992: 4.900.000.000 (pari a circa
  450 casi);
        esercizio finanziario 1993: 3.300.000.000 (pari a circa
  300 casi);
        esercizio finanziario 1994: 4.000.000.000 (appare
  sufficiente alla copertura dei citati interventi finanziari
  nelle misure aggiornate previste dalla legge n.344 del 1991 e
  confermate dall'articolo in questione.
      Con detto stanziamento potrà infatti provvedersi alla
  soluzione di circa 360-400 casi (collegati ai decreti di stato
  di necessità attualmente vigenti o in via di proroga: Etiopia,
  Somalia, Togo, Irak, Bosnia, Macedonia, Angola, Zaire
  eccetera) sempreché non insorgano altre e più gravi situazioni
  di pericolo in Paesi con sensibile presenza di nostri
  connazionali (Kenia, Algeria, eccetera).
      Per quanto riguarda le spese derivanti dall'articolo 8
  della legge n.344 (indennità di rientro nel Paese di
  provenienza), le stesse possono essere quantificate per il
  1994 nell'importo di lire 600 milioni.
      Infatti, sulla base delle richieste esistenti è
  ragionevole calcolare in via previsionale il numero delle
  domande di rientro in circa 100, ciascuna delle quali
  comporterà 4 milioni di indennità e un costo di viaggio
  mediamente determinabile in lire 1,5-2 milioni (6 milioni
  circax100=600 milioni).
 
                              Pag. 31
 
  Comma 5.  La legge n.401 del 1990 ha previsto
  l'istituzione presso ogni Istituto di cultura all'estero di un
  "fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese
  necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso", da
  utilizzare in attesa dell'arrivo dei finanziamenti
  ministeriali e da ricostituire dopo tale arrivo, fissando
  l'ammontare complessivo iniziale in 450 milioni (articolo 8,
  comma 7).
      Tale cifra è chiaramente inadeguata ai bisogni degli
  Istituti, che devono sopportare con i loro bilanci non solo le
  spese per la propria attività di promozione culturale, ma
  anche quelle di funzionamento e di locazione, che sono per
  loro natura indifferibili e gravano spesso sui primi mesi
  dell'anno, quando i finanziamenti ministeriali non sono ancora
  pervenuti, ed assorbono una quota elevata del bilancio
  complessivo.
      Di qui l'esigenza di disporre l'incremento dell'ammontare
  complessivo dei fondi scorta con una somma di 5.000 milioni
  per il solo anno 1994, così da rendere effettivamente
  funzionamenti i fondi ammontanti in media a 4,5 milioni di
  lire (corrispondenti a meno del 6 per cento della dotazione
  finanziaria) e sono quindi assolutamente insufficienti per
  adempiere la funzione assegnata ai fondi stessi dalla legge,
  che aveva del resto già previsto il loro adeguamento.
      La cifra di 5.000 milioni, sommata ai 450 milioni già
  stanziati dalla legge n.401 del 1990, permetterebbe agli
  Istituti di disporre di un fondo pari in media a poco meno dei
  due terzi dell'ammontare complessivo delle dotazioni
  finanziarie erogate dal Ministero degli affari esteri (8.500
  milioni).
      L'urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è
  imminente l'emanazione del Regolamento sull'organizzazione, il
  funzionamento, la gestione finanziaria ed
  economico-patrimoniale degli Istituti di cultura che
  comporterà automaticamente, ai sensi dell'articolo 19, comma
  12, della legge n.401 del 1990 la decadenza
  dell'autorizzazione agli Istituti stessi di ricorrere al
  credito bancario.
      La valutazione della spesa occorrente per l'ulteriore
  finanziamento del gruppo di supporto tecnico di cui
  all'articolo 60 - funzionalmente differito al 31 dicembre 1996
  - è stata operata in lire 2 miliardi annui, sulla base degli
  stanziamenti della legge n.194 del 1984 e della legge n.752
  del 1986, nonché delle leggi precedenti di differimento
  termini n.208 del 1990 e n.140 del 1992.
      Calcolando che l'attività del gruppo si potrarrà per
  altri tre anni (1994, 1995 e 1996), il fabbisogno finanziario
  occorrente ammonta complessivamente a lire 6 miliardi.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0023 RIGINIZ=001 PAGFIN=0031 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati