| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre
1993, n.542, recante disposizioni urgenti in materia di
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992,
n.512, 2 marzo 1993, n.48, 28 aprile 1993, n.130, 30 giugno
1993, n.212, 30 agosto 1993, n.330, e 29 ottobre 1993,
n.429.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decretolegge 2
gennaio 1992, n.1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1^ marzo
1992, n.195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile
1992, n.274, e dell'articolo 27 del decretolegge 1^ luglio
1992, n.325, nonché quelli posti in essere sino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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