| 1. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti
legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, è prorogato al 30 giugno
1994.
2. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati
ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, e
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti,
potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1994.
3. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge 23
ottobre
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1992, n.421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
indicati ai commi 1 e 2 entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza dei termini ivi previsti e le
Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di
trasmissione.
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