| (Disposizioni in materia di mobilità
e di trattamento di integrazione salariale).
1. Al comma 4- bis dell'articolo 3 della legge 23
luglio 1991, n.223, introdotto dall'articolo 6, comma
17- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, le parole: "successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"successivamente alla data del 1^ gennaio 1993".
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, possono
essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che
fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro il limite di
1.500 unità,
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fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono
l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno
1993, n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n.293, e per la durata della corresponsione della
medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale
pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono
più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993,
n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n.293.
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