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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17096
DDL3574-0014
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZDL ZZPR
             (Disposizioni in materia di mobilità
         e di trattamento di integrazione salariale).
      1.  Al comma 4- bis  dell'articolo 3 della legge 23
  luglio 1991, n.223, introdotto dall'articolo 6, comma
  17- bis,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
  n.236, le parole: "successivamente alla data di entrata in
  vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
  "successivamente alla data del 1^ gennaio 1993".
      2.  I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui
  all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, possono
  essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che
  fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in
  vigore del presente decreto e comunque entro il limite di
  1.500 unità,
 
                              Pag. 37
 
  fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono
  l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno
  1993, n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  agosto 1993, n.293, e per la durata della corresponsione della
  medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale
  pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del
  decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160.  Con effetto
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono
  più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e
  all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993,
  n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
  1993, n.293.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0036 RIGINIZ=027 PAGFIN=0037 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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