| (Consorzio per la gestione di servizi).
1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le
comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le
leggi alle quali sono soggetti".
2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni
e province, l'assemblea del consorzio è composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto".
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