| (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali).
1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n.142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 1994".
2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il
prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il
termine di tre mesi durante il
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quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato
tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione
del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato
regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza nei confronti degli enti
inadempienti e nomina un commissario per la temporanea
gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la
liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero
fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1".
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