| (Università degli studi di Siena).
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al
termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto
dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994.
Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di
Siena".
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