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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17101
DDL3574-0019
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZDL ZZPR
       (Interventi a favore della comunità scientifica
            e delle associazioni di volontariato).
      1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
  1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
  interventi in favore delle associazioni di volontariato di
  protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
  maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge
  24 luglio 1984, n.363, è differito fino alla emanazione dei
  provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24
  febbraio 1992, n.225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994.
  Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione
  di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed
  attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di
  soccorso in caso di emergenza.
      2.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
  1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
  interventi in favore della comunità scientifica di cui
  all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
  n.363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti
  previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n.225,
  e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994.  Il Presidente del
  Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti,
  gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il
  perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.
 
                              Pag. 39
 
      3.  Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente
  articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
  civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
  corrispondenti disponibilità di bilancio.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0038 RIGINIZ=024 PAGFIN=0039 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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