| (Interventi a favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato).
1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
interventi in favore delle associazioni di volontariato di
protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n.363, è differito fino alla emanazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24
febbraio 1992, n.225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994.
Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione
di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed
attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di
soccorso in caso di emergenza.
2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
interventi in favore della comunità scientifica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
n.363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti
previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n.225,
e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti,
gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il
perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.
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3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente
articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
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