| (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio
unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a
conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli
intermediari finanziari).
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del
decretolegge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, come da
ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio
1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n.197, le parole: "Per i conti, depositi e
rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati
saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992"
sono sostituite dalle seguenti: "Per i conti, depositi e
rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero
accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e
interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno
compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico
informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della
prima movimentazione del conto, deposito o rapporto
continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale
data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti
conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla
data del 1^ gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico
anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 10
luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto
medesimo".
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