Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17104
DDL3574-0022
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
  di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni
  finanziarie varie).
      1.  I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e
  all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n.216, di
  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
  1992, n.5, sono prorogati al 31 marzo 1994.
 
                              Pag. 40
 
      2.  All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio
  1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1992, n.217, è aggiunto il seguente periodo:
  "L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel
  corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno
  1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove
  posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della
  Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro
  dell'interno del 5 settembre 1991".
      3.  Il termine di cui all'articolo 11- quater  del
  decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472, è
  ulteriormente prorogato di un triennio.
      4.  Limitatamente alle strutture informatiche
  dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il
  termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
  legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è prorogato al 31 dicembre
  1994.
      5.  Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo
  11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.217, riferite
  ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora
  disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono
  mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
  finanziario 1994.
      6.  All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n.237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito
  con quelli all'anno 1994.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0039 RIGINIZ=046 PAGFIN=0040 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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