| (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni
finanziarie varie).
1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e
all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n.216, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n.5, sono prorogati al 31 marzo 1994.
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2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio
1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n.217, è aggiunto il seguente periodo:
"L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel
corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno
1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove
posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro
dell'interno del 5 settembre 1991".
3. Il termine di cui all'articolo 11- quater del
decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472, è
ulteriormente prorogato di un triennio.
4. Limitatamente alle strutture informatiche
dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il
termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è prorogato al 31 dicembre
1994.
5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo
11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.217, riferite
ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono
mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
finanziario 1994.
6. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito
con quelli all'anno 1994.
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