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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17106
DDL3574-0024
Progetto di legge Camera n. 3574 - testo presentato - (DDL11-3574)
(suddiviso in 70 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C3574. TESTIPDL
...C3574.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3574 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
                         incarichi).
      1.  La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11
  marzo 1978, n.67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre
  1988, n.554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n.29, è prorogata con le stesse
  modalità fino al 31 dicembre 1995.  A tale scopo, il fondo per
  i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo
  1988, n.67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991,
  di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
  l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70
  miliardi per l'anno 1995.  L'integrazione, nei limiti di lire
  30 miliardi per
 
                              Pag. 41
 
  l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
  miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è
  destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza
  Milano".
      2.  Per garantire la più sollecita e corretta
  realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al
  comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo
  alle aperture di credito a favore del funzionario delegato
  superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
  novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia
  fissato in misura massima di lire 2.000 milioni annui.  A
  carico di tali ordini di accreditamento possono essere
  imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
      3.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
  24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno
  1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per
  l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle
  disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli
  per gli anni successivi.
      4.  E' prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di
  cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n.29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1,
  del decreto-legge 14 settembre 1993, n.358, convertito dalla
  legge 12 novembre 1993, n.448.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3574 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3574 TOTPAG=0059 TOTDOC=0070 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0040 RIGINIZ=039 PAGFIN=0041 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=357400 00 FASCIDC=11DDL3574 SORTNAV=0357400 000 00000 ZZDDLC3574 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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