| (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi).
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11
marzo 1978, n.67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre
1988, n.554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, è prorogata con le stesse
modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per
i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n.67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991,
di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70
miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire
30 miliardi per
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l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è
destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza
Milano".
2. Per garantire la più sollecita e corretta
realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al
comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo
alle aperture di credito a favore del funzionario delegato
superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia
fissato in misura massima di lire 2.000 milioni annui. A
carico di tali ordini di accreditamento possono essere
imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno
1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per
l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle
disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
4. E' prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di
cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 14 settembre 1993, n.358, convertito dalla
legge 12 novembre 1993, n.448.
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