| (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla
droga).
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed
in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135,
comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, non impegnate entro l'anno 1993 possono
esserlo nell'anno successivo.
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