| (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno).
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo
"metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
decisione della commissione CEE n.C(89)2259/3 del 21 dicembre
1989, nell'ambito del regolamento CEE n.2052/88, le somme
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione
del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva
reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del
tesoro.
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