| (Cooperazione allo sviluppo).
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni
compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con
decreti del Ministro del tesoro.
2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine
dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.
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